Prima di emettere la relazione, il revisore deve ottenere la lettera di attestazione

| 15/03/2014

Tra le procedure svolte dal revisore a completamento del proprio lavoro, e propedeutiche alla formulazione del giudizio sul bilancio, assume particolare rilievo l’ottenimento della lettera di attestazione.
In tale documento, previsto dal principio di revisione internazionale n. 580, si richiede alla Direzione del cliente di fornire un’attestazione scritta sul fatto che:
– essa ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
– essa ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l’accesso come concordato nei termini dell’incarico di revisione;
– tutte le operazioni sono state registrate e riflesse nel bilancio.
Inoltre, il revisore deve valutare se sia necessario acquisire ulteriori attestazioni scritte per supportare altri elementi probativi relativi al bilancio o ad una o più asserzioni specifiche in esso contenute.
Un esempio di lettera di attestazione per una revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato è presentato in allegato al documento di ricerca Assirevi n. 167. Rispetto al modello fornito, il revisore, sulla base delle caratteristiche dell’incarico e della società/gruppo cliente, dovrà eliminare le parti non applicabili ed eventualmente inserire attestazioni aggiuntive ritenute opportune.
Indicazioni sulle attestazioni da richiedere sono contenute in diversi principi di revisione. Ad esempio, con riferimento agli errori non corretti, il principio di revisione internazionale n. 450 prevede che il revisore ottenga dalla Direzione un’attestazione scritta qualora la società ritenga che i relativi effetti non siano significativi per il bilancio nel suo complesso. Un riepilogo degli errori non corretti deve essere incluso nella lettera di attestazione ovvero ad essa allegato.
Al fine di poter essere in grado di verificare se tutte le operazioni con le parti correlate sono state opportunamente contabilizzate e presentate nel bilancio, il revisore (ai sensi del principio di revisione internazionale n. 550) deve acquisire attestazioni scritte dalla Direzione sul fatto che gli siano state fornite tutte le informazioni utili su tale area.
È opportuno, inoltre, richiedere specifiche attestazioni, ove applicabili, riguardanti:
– eventi successivi alla data del bilancio;
– contenziosi in corso o potenziali;
– la valutazione di rischi relativi a frodi;
– la continuità aziendale;
– l’esistenza o meno di accordi e/o di impegni rilevanti.
Nel caso in cui l’incarico preveda la revisione del bilancio consolidato, la lettera di attestazione relativa alla capogruppo sarà riferita anche a tale documento. Sarà inoltre opportuno richiedere lettere separate alle società del gruppo per le quali si effettua una revisione completa sulla base di uno specifico incarico.
Qualora constati che le attestazioni scritte non sono coerenti con altri elementi probativi acquisiti in altre fasi del lavoro, il revisore deve svolgere ulteriori verifiche per approfondire la problematica.
Nell’eventualità in cui la questione rimanga irrisolta e il revisore concluda che le attestazioni scritte non sono attendibili, deve intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella propria relazione.
La lettera di attestazione deve essere predisposta su carta intestata del cliente, indirizzata al revisore e firmata da un rappresentate legale della società (ad esempio l’amministratore delegato) e dal responsabile amministrativo.
Normalmente la data della lettera coincide con quella della relazione di revisione sul bilancio. In alcuni casi, però, il revisore può richiedere alla Direzione una lettera di attestazione riguardante specifiche operazioni o altri eventi anche durante lo svolgimento del lavoro. L’originale della lettera deve essere conservato nell’apposita sezione del General file (o Dossier generale) delle carte di lavoro.
Il rifiuto da parte della Direzione di rilasciare un’attestazione ritenuta necessaria costituisce una limitazione al procedimento di revisione e, qualora tale circostanza si manifesti, il revisore deve, a seconda dei casi, formulare un giudizio con rilievi o dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio.