Inquadramento fiscale dell'enoturismo
Dott. Alessio Pistone | 17/04/2019
Secondo il DM-MIPAAFT 12 marzo 2019 pubblicato nella G.U. n. 89 del 15 aprile 2019 in attuazione dell’art. 1 comma 504 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per incentivare attività formative e promuovere le produzioni vitivinicole caratterizzate da indicazioni geografiche tipiche, quali ad esempio, DOP e IGP, l’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del c.c., e, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, l’enoturismo, al pari dell’agriturismo, godrà di una tassazione di favore. In particolare, potendo accedere ai benefici dettati dalla L. n. 413/1991, (Disposizioni in favore dell’agriturismo), il produttore vitivinicolo, adotterà la forfettizzazione dei ricavi in misura pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini IVA, e praticherà l’abbattimento del 50% dell’IVA incassata, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Quest’ultima forfettizzazione, tuttavia, sarà consentita solo a quei produttori che svolgono la propria attività nell’ambito di un’azienda agricola. Un decreto accolto con soddisfazione da parte degli operatori del settore vinicolo, che vedono finalmente riconosciute le loro istanze per favorire lo sviluppo del Made in Italy agroalimentare.
Secondo il decreto sono considerate attività enoturistiche:
– le visite guidate ai vigneti dell’azienda, alle cantine, ai luoghi di esposizione degli strumenti utilizzati per la coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
– le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, compresa anche la vendemmia didattica;
– le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda, ovvero anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.
Ad oggi, la formula del c.d. street food (cibo da strada), introdotta dalla scorsa legge di bilancio, preclude agli agricoltori la vendita di prodotti cotti sul momento. Ciò, in verità, deve leggersi come una penalizzazione, se si pensa all’allevatore di suini, che non può servire salsicce cotte, né in azienda, né su strada se organizzato con un’ape car. Sarebbero auspicabili in tal senso delle aperture da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerato che allo stato attuale, gli agricoltori possono arrivare a fare la somministrazione non assistita anche con posate e stoviglie “non a perdere”, senza ricadere nella sfera fiscale della pura ristorazione.
Il decreto analizza a seguire, in maniera analitica, l’elenco dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento dell’attività di enoturismo:
– almeno tre giorni minimi di apertura settimanale, tra cui possono essere considerati anche domeniche, festivi e prefestivi;
– strumenti di prenotazione delle visite preferibilmente informatici;
– l’affissione all’ingresso dell’azienda di un pannello contenente l’eventuale marchio distintivo dell’enoturismo, i dati relativi all’accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, i servizi offerti, le lingue parlate, e l’eventuale inserimento all’interno di una strada del vino;
– un sito o una pagina web aziendale, la quale può anche non essere gestita in proprio dall’azienda;
– l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
– la disponibilità di materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue;
– il possesso di ambienti dedicati o comunque idonei all’accoglienza e al ricevimento del cliente, anche in relazione alle attività effettivamente svolte, nonché l’obbligo di far eseguire le degustazioni con calici che mantengano le caratteristiche organolettiche del prodotto;
– la presenza di personale addetto all’accoglienza opportunamente formato anche sulle caratteristiche turistiche del territorio; in particolare esso deve essere individuato tra il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda, ed i collaboratori esterni;
– lo svolgimento di servizi di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione.
Al pari della disciplina agrituristica, alle aziende agricole che svolgeranno attività di degustazione, di fattoria didattica, e quindi di multidisciplinarietà, ivi compresa l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le singole disposizioni regionali nelle rispettive materie.
Le Regioni peraltro, potranno altresì istituire gli elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche. Da ultimo si ricorda che la legge di bilancio 2018, dà indicazioni precise anche di natura burocratica riguardo a questo tipo di attività: l’enoturismo potrà essere esercitato, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità alle normative regionali.