Per le fatture irregolari opera la sanzione sulla contabilità
Dott. Alessio Pistone | 27/01/2014
La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione nonché alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’IVA ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punita, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Talvolta accade che un contribuente commetta errori relativi alla compilazione della fattura, si pensi alla data o alla numerazione: come affermazione di carattere generale, dette violazioni esulano dall’ambito applicativo della norma appena richiamata.
Nel sistema attuale non è contemplata una disposizione analoga ai “vecchi” artt. 41 comma 3 e 42 comma 2 del DPR 633/72, che punivano l’emissione/annotazione di fatture contenenti dati incompleti o inesatti tali da non consentire l’individuazione delle parti, né una disposizione “di chiusura” come quella di cui all’art. 47 comma 1 n. 3) dello stesso decreto, che consentiva di punire con la sanzione residuale da lire 300.000 a lire 1.500.000 “ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente”.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ritiene che per le irregolarità relative al contenuto delle fatture sia applicabile la sanzione ex art. 9 comma 1 del DLgs. 471/97, sulle violazioni in tema di contabilità, da euro 1.032 euro a 7.746 (C.M. 25 gennaio 1999 n. 23, § 2.4).
Per affermare la sanzionabilità o meno di un’inesattezza contenuta nella fattura, occorre ricordare che gli artt. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97 e 10 comma 3 della L. 212/2000 stabiliscono che non sono mai irrogate sanzioni ove la violazione abbia carattere meramente formale, e non costituisca ostacolo all’attività di controllo, mediante una valutazione da effettuarsi a posteriori.
La giurisprudenza ha sancito che non sono sanzionabili in quanto formali, ad esempio, le irregolarità relative all’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi del numero di codice fiscale (C.T.C. 13 agosto 2001 n. 5983) nonché alla presentazione del modello VR con indicazione di una causale di rimborso errata (C.T. Reg. Firenze 19 aprile 2013 n. 58/13/13).
Quindi, a livello generale può essere sostenuto che non sono sanzionabili violazioni quali l’errata/omessa indicazione del numero di fattura.
Ad ogni modo, in determinate ipotesi come l’indicazione di un’aliquota inferiore a quella prevista dalla legge si può ricadere nell’art. 6, comma 1 del DLgs. 471/97, e non nell’art. 9 (secondo la circolare prima citata, rientra nell’art. 6 l’indicazione di una falsa data di emissione della fattura).
Comunque, è importante rammentare che ove la violazione rientri nell’art. 9 del DLgs. 471/97, essa è unitaria, per cui se, per ipotesi, il contribuente commette diverse violazioni relative alla compilazione di diverse fatture, la pena rimane unica, senza necessità di applicare la continuazione.