Mediazione estesa ai contributi previdenziali

| 04/01/2014

Nell’ambito delle modifiche che la legge di stabilità 2014 (in particolare, l’art. 1 comma 611) ha apportato alla procedura di reclamo-mediazione, merita un approfondimento l’estensione della procedura ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi, ovverosia, tipicamente, quelli determinati nel quadro RR di UNICO dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata dell’INPS.
L’intervento in questione è stato realizzato mediante l’inserimento al comma 8 dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92 di un ulteriore periodo del seguente tenore: “L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.
La disposizione recepisce legislativamente una posizione già espressa dall’Agenzia delle Entrate la quale, con la circolare del 19 marzo 2012 n. 9 (§ 1.4), aveva affermato che la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il riferimento è ai casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni; in tal caso, il valore della lite va determinato al netto dei contributi accertati. Veniva, inoltre, precisato che l’atto di mediazione deve indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso.
Oltre alla procedura di reclamo-mediazione, dei contributi previdenziali viene tenuto conto anche nell’ambito di altri istituti deflativi del contenzioso.
I contributi previdenziali indicati negli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate possono essere oggetto di:
– accertamento con adesione;
– acquiescenza.
Infatti, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 218/97 stabilisce che l’accertamento definito mediante adesione non ha effetti extratributari, “fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”. Peraltro, nel comma 5 dello stesso articolo si specifica che sui contributi non sono applicati né sanzioni né interessi.
A sua volta, l’art. 15 del DLgs. 218/97 (concernente l’acquiescenza) rinvia al citato art. 2 commi 3 e 5 del medesimo decreto, per cui nell’acquiescenza i contributi possono essere oggetto di pagamento.
In considerazione dell’ammissione alla procedura di accertamento con adesione, ai contributi previdenziali determinati nella dichiarazione dei redditi è applicabile anche l’istituto dell’adesione agli inviti al contraddittorio, di cui all’art. 5, comma 1-bis del DLgs. 218/97 (la norma prevede la possibilità, per il contribuente, di aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio finalizzato all’adesione inviato dall’ufficio, a condizione che ciò avvenga entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione). L’applicabilità dell’istituto ai contributi previdenziali è rinvenibile nell’art. 5, comma 1, lett. c) del DLgs. 218/97, il quale indica che l’ufficio che invia al contribuente un invito a comparire deve indicare, tra l’altro, “le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis”.
L’art. 5-bis del DLgs. 218/97 prevede che il contribuente possa prestare adesione ai processi verbali di constatazione in tema di imposte sui redditi e di IVA che consentono l’emissione di avvisi di accertamento parziale. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 17 settembre 2008 n. 55 (§ 2), detta adesione riguarda anche i contributi previdenziali che devono essere determinati nella dichiarazione dei redditi. Peraltro, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 218/97, sui contributi oggetto di definizione non sono dovuti sanzioni ed interessi.
Da ultimo si consideri la conciliazione prevista dall’art. 48 del DLgs. 546/92, secondo cui le parti possono, in sede contenziosa, definire la vertenza in via negoziale; in virtù di ciò, il contribuente fruisce della riduzione al 40% delle sanzioni irrogate. Nonostante non si ravvisino chiarimenti ufficiali sul punto, l’accordo stipulato a seguito di conciliazione giudiziale sembra possa avere rilievo sul versante contributivo, stante la sua similitudine con l’accordo di mediazione.