A regime dal 2014 la deduzione IRAP per nuovi assunti

| 27/12/2013

La legge di stabilità 2014, approvata definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2013, conferma la deduzione IRAP per nuovi assunti, che resta così invariata rispetto alla versione contenuta nel testo approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre 2013.
Nel dettaglio, in capo ai soggetti che, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo di tale personale. Per ogni neo-assunto, i costi sono deducibili per tre periodi d’imposta a partire da quello in cui è avvenuta l’assunzione.
In pratica, viene riproposto – con lievi modifiche – l’incentivo applicabile nei periodi d’imposta dal 2005 al 2008. A differenza del passato, peraltro, non sono più previsti:
– limiti temporali di assunzione e utilizzo, con la conseguenza che l’attuale agevolazione si applica “a regime”;
– l’incremento degli importi massimi deducibili in relazione all’ubicazione della struttura produttiva alla quale è destinato il lavoratore e/o in base alle sue caratteristiche soggettive.
Con riferimento a determinate “aree svantaggiate”, era infatti prevista la possibilità di fruire di due maggiorazioni dell’importo “base” deducibile, tra loro alternative:
– la prima era legata esclusivamente all’ubicazione della struttura produttiva alla quale era destinato il lavoratore;
– la seconda era vincolata sia alla natura del lavoratore, sia alla struttura produttiva alla quale egli era destinato.
Rinviando a un precedente intervento per l’esame dei tratti essenziali della disposizione, in tale sede s’intende evidenziare alcuni profili critici emersi in sede di applicazione della precedente versione del beneficio, che non sono mai stati oggetto di chiarimento ufficiale e che sarebbero invece meritevoli di approfondimento.
Ad esempio, andrebbero precisati i criteri di calcolo dell’incremento complessivo del costo del lavoro. La norma si limita infatti a stabilire che la deduzione compete nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico. Si ritiene che tale aumento debba essere determinato confrontando:
– da un lato, il costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico nel periodo d’imposta di assunzione (es. 2014);
– dall’altro, il costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico nel periodo d’imposta precedente a quello di assunzione (es. 2013).
Inoltre, andrebbero illustrate le conseguenze del mutamento, nei successivi periodi d’imposta, delle condizioni che, in un determinato esercizio, hanno attribuito il diritto alla fruizione dell’incentivo.
Si supponga che, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, l’incremento complessivo del costo del personale rispetto al bilancio dell’esercizio precedente ammonti a 21.000 euro e che Tizio e Caio, assunti in data 1° gennaio 2014, attribuiscano nel 2014 il diritto a fruire della deduzione per un importo, rispettivamente, di 9.000 e 12.000 euro.
Qualora, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, l’aumento complessivo del costo del personale (rispetto al precedente bilancio) ammonti a 10.000 euro, non è chiaro se la deduzione effettiva spettante per Tizio e Caio nel 2015 dovrà essere rideterminata (4.286 euro per Tizio e 5.714 euro per Caio) al fine di tenere conto della diminuzione di detto limite oppure se la deduzione continui a competere negli importi iniziali (9.000 euro per Tizio e 12.000 euro per Caio), fermi restando gli altri requisiti.
Al riguardo, in ordine alla “vecchia” deduzione, Assonime (circolare 16 giugno 2006 n. 24, § 3.2.1) aveva proposto di distinguere tra:
– condizioni relative al singolo dipendente, diverse dall’interruzione del rapporto di lavoro (es. aumento/riduzione del suo costo, mutamento dell’orario o del periodo di lavoro, ecc.): il loro cambiamento dovrebbe influenzare l’importo della deduzione negli esercizi successivi, incrementandolo o riducendolo;
– condizioni relative alla generalità o a più dipendenti (es. variazione dell’incremento complessivo del costo del lavoro): il loro cambiamento non dovrebbe influenzare l’importo della deduzione spettante, che quindi risulterebbe sempre pari all’importo determinato nel primo esercizio.
Adottando l’orientamento di Assonime, riprendendo l’esempio sopra formulato anche nel 2015 la deduzione spettante ammonterebbe a 9.000 euro per Tizio e a 12.000 euro per Caio (al ricorrere degli altri requisiti).
L’Amministrazione finanziaria dovrebbe confermare la bontà di tale impostazione riguardo all’attuale versione dell’incentivo.