Riscossione sospesa per le imprese creditrici di amministrazioni pubbliche

| 06/02/2014

Buona notizia per le imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni. Dando il via libera, ieri, al Ddl. C. 1920, di conversione del decreto “Destinazione Italia” (DL 23 dicembre 2013 n. 145, da convertire entro il prossimo 21 febbraio), le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno infatti approvato un emendamento al testo che sospende la riscossione delle cartelle esattoriali a carico delle imprese titolari di crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Andando nello specifico, l’emendamento prevede che la misura sospensiva operi, limitatamente all’anno 2014, a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili:
– maturati a fronte di opere di somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, nei confronti della Pubblica Amministrazione,
– e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012.
Viene anche posta un’ulteriore condizione all’operatività della sospensione: la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.
La misura (se approvata in via definitiva) non sarà immediatamente operativa in quanto si dovrà attendere l’emanazione, entro 90 giorni (si ritiene decorrenti dalla conversione in legge del DL 145/2013), di un apposito decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze, da assumere di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, con il quale saranno stabiliti:
– i criteri e le modalità di individuazione delle imprese aventi diritto;
– nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi agli agenti della riscossione.
Si tratta di un’ulteriore misura di favore per le imprese che vantano crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che si aggiunge, di recente, alla possibilità di compensazione dei predetti crediti con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso, prevista dall’art. 9 comma 1 del DL 35/2013, conv. L. 64/2013, ed in relazione alla quale è stato appena approvato dall’Agenzia delle Entrate il codice tributo apposito.
Tra gli ulteriori interventi apportati in sede di conversione del decreto “Destinazione Italia”, si segnalano:
– la soppressione dell’art. 8 del decreto contenente misure volte a ridurre i costi dell’assicurazione per la responsabilità civile (RC) auto;
– il finanziamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché la modifica dell’ambito applicativo del predetto bonus, da un lato, limitandolo alle imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni, indipendentemente dalla forma giuridica, dall’altro, estendendolo anche a consorzi e reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;
– l’estensione dei finanziamenti agevolati a favore dell’imprenditorialità giovanile e femminile anche per iniziative nel commercio e nel turismo.
Cambia volto anche il c.d. “bonus libri”, che nel DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevedeva un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN. L’emendamento votato nelle Commissioni, invece, prevede che a usufruire di tale agevolazione siano gli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, anziché le persone fisiche e giuridiche. La nuova versione prevede anche che a ciascun studente di scuola secondaria di secondo grado pubblica o legalmente parificata con sede nel territorio nazionale venga rilasciato un buono per ottenere uno sconto del 19% sull’acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del nuovo credito d’imposta. L’importo del buono sarà determinato con successivo decreto.