Ritenute erroneamente subite dai «minimi» trovano posto in UNICO
Dott. Alessio Pistone | 22/02/2014
È noto che, per i contribuenti che utilizzano il regime di vantaggio, i ricavi e i compensi relativi al reddito tassato con imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
L’esonero dall’assoggettamento a ritenuta non è stato recepito appieno, specie nella prima fase di applicazione del regime di vantaggio. Come osservato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 5 agosto 2013 n. 55, le fattispecie in cui, più frequentemente, si è verificata l’errata applicazione della ritenuta d’acconto riguardano:
– i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del regime di vantaggio;
– i compensi incassati per fatture emesse negli anni precedenti l’applicazione del regime;
– le indennità di maternità corrisposte dalle Casse di previdenza e dall’INPS.
L’anno scorso, l’errata applicazione della ritenuta aveva dato luogo ad una problematica coinvolgente quei contribuenti soggetti al regime di vantaggio che, avendo subito una ritenuta d’acconto da parte del soggetto erogatore e non potendo recuperare l’importo trattenuto in UNICO per l’assenza di un apposito campo a ciò preposto, sarebbero stati costretti, per non perdere detti importi, alla presentazione di un’istanza di rimborso, facendosi carico dei conseguenti aggravi in termini economici e di tempo, oppure, in alternativa, a cercare la restituzione dell’importo trattenuto direttamente dal sostituto d’imposta.
La questione era stata risolta in extremis dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55 sopra citata, la quale aveva indicato le modalità di scomputo in UNICO 2013 PF di queste ritenute secondo una particolare procedura.
Per quest’anno, invece, si è giocato d’anticipo perché l’Agenzia ha predisposto un rigo apposito per lo scomputo delle ritenute erroneamente subite, alla luce della posizione assunta nel 2013.
Tali ritenute possono essere portate in diminuzione dall’imposta sostitutiva e/o dall’IRPEF ordinaria dovute per l’anno 2013 con indicazione del relativo importo al rigo RS40 di UNICO 2014 PF. L’importo totale delle predette ritenute va poi riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN32, colonna 4, e/o nel rigo LM13, colonna 1.
Le istruzioni alla compilazione precisano che lo scomputo è possibile a condizione che dette ritenute non abbiano già formato oggetto di rimborso da parte del sostituto d’imposta e che non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Per i “nuovi contribuenti minimi”, nel quadro LM sono stati inseriti tre nuovi righi per la gestione delle eventuali eccedenze d’imposta e delle perdite non compensate.
A parte le modifiche descritte, il modello dichiarativo risulta sostanzialmente analogo a quello in uso l’anno scorso. Sono stati confermati, tra l’altro:
– i righi RS8 e RS9, per la gestione delle perdite generate nel corso del regime agevolato, a seguito della fuoriuscita dallo stesso;
– nonché la colonna 4 del rigo RN37, da utilizzare per il riporto degli acconti relativi all’imposta sostitutiva versati (codici tributo “1793” e “1794”, anno di riferimento “2013”) dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime di vantaggio nel 2013 e che, quindi, non compilano il quadro LM (l’ipotesi tipica è quella del superamento in corso d’anno del limite di 45.000 euro di ricavi o compensi che determina l’esclusione immediata dal regime.