RW anche per gli arredi esteri

| 27/01/2014

Nel corso del Videoforum 2014, organizzato il 21 gennaio da Italia Oggi, è stato trattato il tema degli investimenti esteri che le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti devono indicare all’interno del modulo RW del modello UNICO 2014.
In merito, anche dopo le novità introdotte dalla L. 97/2013, valgono i precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, ossia che devono essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d’imposta 2013:
– degli investimenti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
– delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Per “investimenti all’estero”, si intendono quelle attività, detenute all’estero, quali:
– gli immobili “che si trovano fuori dal territorio dello Stato”;
– i preziosi e le opere d’arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato;
– gli yacht e le imbarcazioni o le navi da diporto “esteri”;
– altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
– i beni immateriali (marchi, brevetti, ecc.);
– gli oggetti di antiquariato.
Durante il Videoforum, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, da indicare nel modulo RW, sono quelli collocati all’estero, che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Di conseguenza, con riferimento al mobilio, esso va indicato nel modulo RW nel caso in cui si tratti di un “investimento”, ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un’opera d’arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell’art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l’allestimento di un’esposizione d’arte).
Il tema si ricollega ai nuovi criteri introdotti dal provv. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 n. 151663 e dalla circolare n. 38 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla valorizzazione dei beni situati all’estero.
È stato chiarito, infatti, che l’indicazione del valore degli immobili situati all’estero o di quelli che si considerano detenuti all’estero debba essere effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta.
Pertanto, il valore dell’immobile è costituito, a seconda dei criteri adottati, dal:
– costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
– valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione.
Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno, si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, invece, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, la circolare n. 38/2013 precisa che il contribuente deve indicare il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).