Sanzioni agli intermediari anche per la registrazione dei contratti
Dott. Alessio Pistone | 31/12/2013
La L. 147/2013 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto un nuovo comma all’art. 7-bis del DLgs. 241/97, estendendo, di fatto, le sanzioni ivi previste anche agli intermediari che trasmettono in via telematica, per conto dei loro clienti, i contratti di locazione e di affitto per la registrazione.
In base alla norma richiamata, l’intermediario abilitato che omette di trasmettere oppure trasmette in ritardo la dichiarazione dei redditi, IVA o IRAP è punito con una sanzione da 516 a 5.164 euro, e ciò in via del tutto indipendente dalle pene che possono essere irrogate al cliente ad esempio per la dichiarazione omessa.
Per la registrazione dei contratti di affitto e di locazione, i soggetti obbligati a tale adempimento (di norma, le parti contraenti) possono farlo autonomamente accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure conferire apposito incarico ad un intermediario abilitato, che può essere un dottore commercialista, un’agenzia immobiliare o un geometra iscritto nel relativo albo.
Dal punto di vista sanzionatorio, se le parti contraenti, dopo la stipula del contratto di locazione, non provvedono alla registrazione entro il termine di trenta giorni come prevede l’art. 17 del DPR 131/86, opera la sanzione dell’art. 69 del medesimo decreto, dal 120% al 240% del tributo.
Ma se esse si avvalgono di un intermediario abilitato, tale sanzione, salvo la prova del difetto di colpa (ma questo è un altro discorso), permane a loro carico, e nei confronti di quest’ultimo viene irrogata la pena da 516 a 5.164 euro.
Le sanzioni illustrate hanno, come enuncia l’art. 39 del DLgs. 241/97, natura tributaria, per cui sono applicabili gli istituti del ravvedimento operoso e della definizione agevolata.
Così, per evitare la sanzione, l’intermediario potrà, entro novanta giorni dal termine ultimo per la registrazione o entro un anno dalla commissione della violazione, procedere con la registrazione versando l’imposta e (per conto del cliente) la sanzione da tardiva registrazione, e poi pagare l’ulteriore sanzione di cui all’art. 7 comma 1-bis del DLgs. 241/97 ridotta a 1/10 o 1/8 del minimo, quindi corrispondendo, a seconda dei casi, una somma pari a 51 o 64 euro (si potrebbe anche sostenere che, per l’intermediario, l’unica forma di ravvedimento possibile sia quella di cui alla lett. b) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto la sanzione è come detto indipendente dall’obbligo che grava sul contribuente, ma su tale aspetto è bene attendere i primi chiarimenti ufficiali).
I versamenti, come di consueto, dovranno avvenire mediante utilizzo del modello F23 con codice tributo “671T”, almeno sino a indicazioni contrarie.
Invece, se la sanzione viene contestata dall’Agenzia delle Entrate ci potrà essere la definizione a un terzo.
Problemi sorgeranno sul versante del cumulo giuridico, posto che, ad avviso di quest’ultima (pronunciatasi però con riferimento alle dichiarazione dei redditi), opera l’art. 8 della L. 689/81 e non l’art. 12 del DLgs. 472/97.