In vigore la riforma dell’imposizione indiretta delle cessioni immobiliari
Dott. Alessio Pistone | 03/01/2014
È entrata in vigore ieri la riforma delle imposte d’atto applicabili agli atti di trasferimento immobiliare, come risultante a seguito delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge di stabilità 2014.
A norma dell’art. 10 del DLgs. 23/2011, dal 1° gennaio 2014, il quadro delle aliquote dell’imposta di registro applicabili agli atti di trasferimento immobiliare risulta molto semplificato.
Infatti, il legislatore ha disposto la sostituzione dell’attuale art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (che disciplina per l’appunto, gli atti di trasferimento immobiliare), prevedendo l’applicazione, dal 1° gennaio 2014, di tre sole aliquote:
– 2%, in presenza delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa;
– 12%, per i trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale;
– 9%, in tutti gli altri casi.
A tale disciplina si accompagna la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni previste, anche da leggi speciali, in relazione agli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari, con una sola eccezione, costituita dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, come disposte dall’art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009.
Per quanto concerne la concreta applicazione dell’imposta di registro con le nuove aliquote previste dal novellato art. 1 della Tariffa, un’altra rilevante novità introdotta dal DLgs. 23/2011 è quella che impone di corrispondere l’imposta con la misura minima di 1.000 euro.
Infatti, a norma del comma 2 dell’art. 10 del DLgs. 23/2011, “nei casi di cui al co. 1, l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro”. In questi casi, dunque, non troverà applicazione la misura minima “ordinaria” dell’imposta di registro, che è fissata dall’art. 41 comma 2 del DPR 131/86 nella misura di 200 euro (dal 1° gennaio 2014).
Si rileva che un’interpretazione letterale del disposto normativo dell’art. 10 comma 2 citato dovrebbe indurre a ritenere che la misura minima di 1.000 euro non operi anche in relazione agli atti immobiliari concernenti terreni agricoli e soggetti, dal 1° gennaio 2014, all’aliquota dell’imposta di registro del 12%. Infatti, la previsione concernente l’aliquota del 12% è stata introdotta, dall’art. 1 comma 609 della legge di stabilità 2014, direttamente nell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e non operando sull’art. 10 del DLgs. 23/2011. Posto che, però, il limite minimo di 1.000 euro è previsto “nei casi di cui al comma 1” dell’art. 10 del DLgs. 23/2011, si dovrebbe escludere che esso possa applicarsi ad un’aliquota che non è contemplata dall’art. 10 comma 1 del DLgs. 23/2011.
Tale interpretazione, assolutamente fedele al dettato normativo, delinea, però, un quadro impositivo incoerente, sicché, con un’interpretazione sistematica, il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio 1011-2013/T, di recente pubblicazione, propone di superare l’empasse – dovuta, ad avviso dei Notai, non alla volontà legislativa, ma solo alla cattiva tecnica normativa utilizzata – applicando l’imposta minima di 1.000 euro in tutti i casi in cui, dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro trovi applicazione, agli atti immobiliari, con le aliquote del 2%, 9% o 12% di cui al novellato art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.