Funzioni del RUNTS finalmente delegabili
Dott. Alessio Pistone | 21/03/2026
Lo scorso 20 marzo é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 il decreto del 13 gennaio del Ministero del Lavoro che introduce modifiche al Decreto Ministeriale 106 del 15 settembre 2020, contenente la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Alla luce delle nuove disposizioni, risultano ora delegabili numerosi adempimenti operativi, tra cui l’iscrizione al RUNTS e la comunicazione di dati rilevanti quali il numero degli associati con diritto di voto, il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, il numero dei volontari iscritti nel registro dell’ente e quello dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale.
Infatti il decreto del 13 gennaio 2026 interviene in maniera significativa sul DM 106/2020, prevedendo, tra le principali novità, la possibilità per i rappresentanti legali degli enti di conferire una specifica delega a un soggetto individuato per la gestione di alcune attività. In particolare, viene modificato l’articolo 8 del DM 106/2020 stabilendo che, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica possono delegare anche soggetti non iscritti ad albi professionali per la sottoscrizione e l’invio dell’istanza, che avviene esclusivamente con modalità telematiche.
Si tratta di un intervento che incide concretamente sull’operatività degli enti del Terzo settore, superando le rigidità precedenti e offrendo maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti. La nuova previsione consente infatti di semplificare i processi amministrativi, soprattutto per quegli enti che non dispongono di una struttura organizzativa interna articolata, rendendo più agevole e tempestiva l’interazione con il RUNTS.
Ulteriori semplificazioni riguardano la gestione delle informazioni degli enti. Con la modifica dell’articolo 20 del DM 106/2020, viene estesa la possibilità di delega anche alle attività di aggiornamento dei dati presenti nel RUNTS, funzione che in precedenza resta riservata unicamente ai rappresentanti legali. Si amplia quindi in modo concreto la platea dei soggetti abilitati a operare sul Registro, con evidenti benefici in termini di efficienza amministrativa.
In materia di trasferimento della sede legale in altra regione, il decreto introduce un’importante semplificazione dell’iter procedurale. Viene infatti previsto che l’istanza sia gestita direttamente dall’ufficio del RUNTS competente per il territorio di destinazione, eliminando passaggi intermedi che in precedenza risultavano ridondanti. La nuova impostazione consente una gestione più lineare ed efficiente del procedimento, con una conseguente riduzione dei tempi tecnici. In tal modo si evita anche il rischio che l’ente si trovi in una fase di incertezza amministrativa durante il passaggio tra le diverse competenze territoriali, garantendo maggiore continuità operativa e certezza nella posizione territoriale.
Infine il decreto introduce inoltre nuovi obblighi documentali, rendendo necessari alcuni atti che in precedenza erano facoltativi. Diventano quindi obbligatorie le relazioni dell’organo di controllo, le relazioni del revisore legale e, per le fondazioni, la delibera di approvazione del bilancio, rafforzando così i presidi di trasparenza e controllo all’interno degli enti del Terzo settore.