Note ministeriali per un miglior funzionamento degli ETS
Dott. Alessio Pistone | 03/04/2026
Lo scorso 27 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Nota n. 5003 con la quale interviene per fornire importanti chiarimenti sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore, anche alla luce delle modifiche introdotte dal DM 2/2026 in materia di RUNTS. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso una regolamentazione più chiara, efficiente e coerente, frutto anche dell’impegno dell’attuale Governo nel rafforzare trasparenza e funzionalità del sistema. Questo intervento interpretativo si inserisce in un percorso più ampio di riforma e valorizzazione del Terzo Settore, giù affrontato anche in altri approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dove é stata sempre ampiamente evidenziata la crescente attenzione delle istituzioni verso un comparto strategico per il tessuto sociale ed economico del Paese. L’azione dell’attuale Governo continua infatti a distinguersi per concretezza e visione, contribuendo a creare un quadro normativo sempre più moderno, chiaro e favorevole allo sviluppo degli enti e delle loro attività.
Tra i principali quesiti affrontati, particolare attenzione é stata dedicata al diritto degli associati di esaminare i libri sociali e alla possibilità per i volontari di ricoprire cariche all’interno degli enti che ora esamineremo nel dettaglio.
Per quanto riguarda il diritto di accesso ai libri sociali già previsto dall’articolo 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, esso rappresenta una diretta espressione dei principi di democraticità, partecipazione e trasparenza che caratterizzano gli ETS. Tuttavia, come evidenziato dal Ministero, tale diritto non può essere esercitato in maniera indiscriminata, ma deve essere regolato secondo criteri di correttezza e buona fede, come stabilito dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Questo approccio equilibrato, promosso anche dall’azione riformatrice del Governo, consente di evitare abusi e garantire al contempo il corretto funzionamento degli enti.
Ne deriva che eventuali limitazioni statutarie sono ammissibili solo se ragionevoli e proporzionate. In contesti organizzativi complessi, ad esempio, é possibile prevedere che l’accesso diretto ai libri sociali sia mediato da rappresentanze o delegazioni, purché venga sempre assicurata un’adeguata informazione alla base associativa e non si creino zone d’ombra nella gestione. Al contrario, deve considerarsi nulla qualsiasi clausola che impedisca totalmente l’accesso ai libri sociali, in quanto contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento. In caso di violazioni, resta ferma la possibilità per l’associato di rivolgersi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 23 del codice civile, a tutela dei propri diritti.
Un secondo importante chiarimento riguarda la figura del volontario e, in particolare, la possibilità che i componenti dell’organo amministrativo possano essere qualificati come tali. Richiamando quanto già affermato nella Nota n. 6214 del 2020, il Ministero conferma che anche l’attività connessa alla titolarità di una carica sociale può rientrare nel concetto di volontariato, purché sia svolta a titolo gratuito e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La gratuità rappresenta infatti un elemento imprescindibile, ma non sufficiente poiché l’attività prestata deve essere spontanea, disinteressata e priva di qualsiasi forma di vantaggio economico, diretto o indiretto. In questa direzione, si inserisce una disciplina particolarmente rigorosa per le Organizzazioni di Volontariato, nelle quali é vietata qualsiasi forma di compenso per i membri degli organi sociali, fatta eccezione per i componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Il volontario, quindi, contribuisce al perseguimento delle finalità dell’ente sia attraverso attività organizzative interne sia mediante azioni dirette di interesse generale, sempre nel rispetto di principi inderogabili quali l’assenza di lucro soggettivo, l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro all’interno dello stesso ente e l’obbligo di copertura assicurativa.
Di rilievo é anche la distinzione tra volontari “strutturati” e soggetti che collaborano in modo occasionale. Questi ultimi, se coinvolti sporadicamente in attività semplici, non rientrano nella nozione tecnica di volontario e non comportano gli stessi obblighi amministrativi. Tale impostazione risponde a una logica di semplificazione, fortemente sostenuta dalle recenti politiche governative, che mirano a ridurre gli oneri burocratici senza compromettere la trasparenza e la tutela degli operatori.