Cassazione sulla attività delle società di data entry
Dott. Alessio Pistone | 17/06/2026
Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per il mondo delle professioni contabili ovvero la validità dei contratti aventi ad oggetto attività di tenuta della contabilità, elaborazione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali quando tali prestazioni vengono svolte da soggetti privi dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La controversia trae origine da una decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto al compenso a favore di un professionista non iscritto all’Albo, ritenendo che le attività svolte non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva agli iscritti. Tale interpretazione é stata però contestata dinanzi alla Suprema Corte, che ha accolto il ricorso evidenziando come il quadro normativo vigente imponga una verifica molto più rigorosa della natura concreta delle prestazioni effettuate. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello non aveva approfondito adeguatamente le modalità concrete con cui le prestazioni erano state svolte. In particolare, non era stata verificata la presenza di elementi quali l’abitualità, la continuità e l’organizzazione dell’attività professionale, aspetti che possono far apparire il soggetto come legittimamente qualificato all’esercizio della professione. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, sarebbe stato necessario esaminare singolarmente ciascuna attività per accertare se essa rientrasse tra quelle riservate agli iscritti oppure tra quelle liberamente esercitabili.
I giudici di legittimità hanno ricordato che tutte le attività oggetto della controversia si collocano in un periodo successivo all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 139 del 2005, provvedimento che ha istituito l’Albo unificato dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e che ha contribuito a delineare con maggiore chiarezza i confini delle attività professionali esercitabili. Secondo la Cassazione, la gestione della contabilità aziendale e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, quando vengono svolte in maniera continuativa, organizzata e dietro corrispettivo da soggetti non iscritti all’Albo, possono integrare gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’articolo 348 del Codice Penale. Da tale illiceità derivano importanti conseguenze anche sul piano civilistico, in applicazione degli articoli 1418 e 2231 del Codice Civile. La Suprema Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato secondo il quale il contratto di prestazione d’opera professionale concluso con un soggetto privo della necessaria iscrizione all’Albo deve essere considerato nullo. La nullità comporta l’assenza di effetti giuridici del rapporto e preclude al prestatore qualsiasi pretesa economica derivante dall’attività svolta. Non solo viene esclusa l’azione contrattuale finalizzata al recupero del compenso, ma viene negata anche la possibilità di ricorrere all’azione di arricchimento senza causa. Per tali ragioni la sentenza impugnata é stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi di diritto indicati dalla Suprema Corte.
La decisione assume particolare importanza in un contesto nel quale il contrasto all’abusivismo professionale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela dei contribuenti, la qualità delle prestazioni professionali e la certezza dei rapporti giuridici. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 18764/2026 apre inevitabilmente una riflessione anche sul ruolo delle società che operano nel settore del data entry contabile e fiscale, attività che nel corso degli anni ha conosciuto una notevole diffusione, soprattutto tra le piccole imprese e i professionisti. Da tempo, infatti, alcune deliberazioni e orientamenti del sistema camerale hanno ricondotto l’attività di mera imputazione ed elaborazione dati nell’ambito delle attività di natura industriale o di servizi alle imprese, consentendo l’iscrizione di tali soggetti al Registro delle Imprese senza la necessità di possedere requisiti professionali tipici delle professioni ordinistiche. Tuttavia impostazione trova una sua logica quando l’attività si limita alla semplice raccolta, registrazione e trasferimento meccanico di dati forniti dal cliente o dal professionista incaricato. La distinzione, invece, diventa estremamente delicata quando l’attività concretamente svolta supera il mero inserimento materiale dei dati e si estende alla tenuta della contabilità, alla classificazione delle operazioni aziendali, alla predisposizione delle scritture contabili, alla redazione delle dichiarazioni fiscali o alla gestione degli adempimenti tributari. In questi casi, come emerge chiaramente dall’Ordinanza della Cassazione, non rileva tanto la denominazione attribuita all’attività o la classificazione amministrativa adottata in sede camerale, quanto la natura sostanziale delle prestazioni effettivamente rese.
La sentenza evidenzia infatti che la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, se esercitate in modo abituale, organizzato e remunerato da soggetti privi della prescritta iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono integrare gli estremi dell’esercizio abusivo della professione. Ne consegue che una società di data entry che, in assenza di un professionista abilitato, svolga direttamente tali attività potrebbe esporsi non soltanto a profili di responsabilità penale, ma anche alla nullità dei rapporti contrattuali instaurati con i clienti.
Il rischio giuridico appare particolarmente significativo per quelle strutture che si presentano sul mercato come alternative agli studi professionali, offrendo servizi completi di contabilità e fiscalità senza il coinvolgimento stabile di un professionista iscritto all’Albo. In una simile situazione, il cliente potrebbe trovarsi ad aver affidato i propri adempimenti a un soggetto che, secondo l’interpretazione della Cassazione, non possiede il titolo necessario per svolgere determinate prestazioni, con conseguenze potenzialmente rilevanti sia sul piano civilistico sia su quello tributario.
La classificazione camerale dell’attività come “data entry” o servizio amministrativo non sembra quindi costituire una tutela assoluta per la quale la Cassazione richiama definitivamente il principio consolidato secondo cui occorre verificare in concreto ciò che viene realmente svolto. Se dietro l’etichetta del data entry si nasconde una vera e propria gestione contabile ma anche fiscale del cliente, la qualificazione giuridica dell’attività potrebbe risultare molto diversa da quella formalmente dichiarata. Per questo motivo la sentenza rappresenta un importante segnale per il settore. Le società che operano nell’elaborazione dati dovranno prestare particolare attenzione alla delimitazione delle proprie attività, evitando di sconfinare in ambiti riservati alle professioni regolamentate oppure garantendo la presenza e il coinvolgimento effettivo di professionisti abilitati. Al tempo stesso, imprese e contribuenti sono chiamati a verificare con attenzione le qualifiche dei soggetti ai quali affidano la gestione della propria contabilità e degli adempimenti fiscali.