Aiuti di Stato alle associazioni sotto la lente dei Revisori
Dott. Alessio Pistone | 16/06/2026
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2026 del DPCM n. 84/2026, entra in vigore il regolamento che disciplina la nozione di contributo di “entità significativa” a carico dello Stato, dando attuazione ai commi 857 e 858 dell’articolo 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Il provvedimento si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della trasparenza amministrativa e del controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche promosso dall’attuale Governo, con l’obiettivo di garantire che i fondi erogati dallo Stato siano effettivamente destinati alle finalità per le quali sono stati concessi e che i progetti finanziati vengano concretamente realizzati. Il regolamento attribuisce un ruolo particolarmente rilevante agli organi di controllo interno di società, enti, altri organismi e delle fondazioni che beneficiano di contributi pubblici qualificati come “di entità significativa”.
L’entità significativa non viene determinata soltanto in base all’importo assoluto del contributo, ma sulla base di due criteri cumulativi previsti dall’articolo 1 del DPCM n. 84/2026 che prevede la identificazione soggettiva del contributo da considerarsi di “entità significativa” quando é erogato da un’Amministrazione centrale dello Stato o da una società direttamente partecipata in misura maggioritaria dallo Stato oppure da un ente pubblico non economico vigilato da un Ministero ed é destinato alla realizzazione di finalità o specifici progetti di interesse pubblico. E’ previsto anche un requisito oggettivo del contributo laddove superi 1 milione di euro annui oppure se inferiore a 1 milione di euro, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.
Un aspetto molto importante riguarda il fatto che il decreto considera i contributi percepiti complessivamente, anche in forma disgiunta quindi occorre verificare l’ammontare totale dei contributi riconducibili alle amministrazioni indicate dal DPCM nel corso dell’anno evitando di limitarsi al singolo provvedimento di concessione. Per le ASD, le SSD, le APS, gli ETS e le fondazioni che ricevono contributi pubblici, sarà quindi necessario effettuare annualmente una verifica preventiva del rapporto tra contributi ricevuti e volume complessivo delle entrate, per comprendere se scattano gli obblighi di nomina dell’organo di controllo e di trasmissione della relazione al MEF.
L’articolo 2 del DPCM introduce specifici obblighi di verifica e di comunicazione a carico dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori, anche qualora operino in forma monocratica, poiché dovranno svolgere apposite attività di controllo finalizzate ad accertare che le somme ricevute siano state utilizzate nel rispetto delle finalità indicate nel provvedimento di concessione oppure che abbiano consentito la realizzazione dei progetti finanziati. Si tratta di un controllo sostanziale che va oltre la semplice verifica formale e mira a garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche. Al termine delle verifiche, gli organi di controllo dovranno trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, una relazione contenente le risultanze dell’attività svolta. Tale adempimento diventa quindi un passaggio fondamentale nel sistema di monitoraggio introdotto dal legislatore.
Una delle novità più significative riguarda i soggetti beneficiari di contributi pubblici rilevanti che non dispongono di un organo di controllo. In questi casi il regolamento impone la costituzione del collegio sindacale o del revisore, anche in forma monocratica, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie, regolamentari e organizzative. L’obiettivo é quello di assicurare che tutti i destinatari di finanziamenti pubblici rilevanti siano sottoposti ad adeguati meccanismi di vigilanza.
Particolarmente gravi le conseguenze derivanti dall’inosservanza degli obblighi previsti poiché il mancato invio della relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure l’accertamento della mancata realizzazione del progetto o del mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo é stato concesso costituiscono elementi che potranno essere valutati ai fini dell’eventuale accesso a future agevolazioni pubbliche o al rinnovo del medesimo contributo negli esercizi successivi. Inoltre il sistema di controllo delineato dal DPCM coinvolge anche le amministrazioni erogatrici, infatti i soggetti pubblici che concedono i contributi dovranno comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione dei beneficiari che nel corso dell’esercizio precedente hanno ricevuto contributi di entità significativa.
La nuova disciplina rappresenta un ulteriore tassello nel processo di modernizzazione e responsabilizzazione della gestione delle risorse pubbliche perpetrando l’introduzione di controlli più incisivi e di obblighi informativi strutturati rispondendo all’esigenza di garantire maggiore efficienza nell’impiego dei fondi statali e di rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione pubblica, enti beneficiari e cittadini. La tematica si collega ad altri approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati ai controlli sugli enti beneficiari di contributi pubblici, alla disciplina degli enti del Terzo Settore e alle recenti misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di monitoraggio della spesa pubblica, confermando una crescente attenzione del legislatore verso la corretta rendicontazione delle risorse provenienti dalla fiscalità generale.