Associazioni del terzo settore con utilizzo dell’acronimo ETS

| 03/11/2025

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) e dal D.M. 106/2020, che ne disciplina le modalità di attuazione e di gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), solo gli enti iscritti nel RUNTS possono quindi utilizzare legittimamente la dicitura “Ente del Terzo Settore” o il relativo acronimo “ETS”. Infatti ai sensi dell’art. 11 comma 3 del CTS, l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo della qualifica di ETS. Solo da tale momento l’ente può definirsi come appartenente al Terzo Settore e beneficiare delle relative prerogative previste dall’articolo 12 del CTS. Quindi l’iscrizione al RUNTS rappresenta l’evento costitutivo attraverso il quale un ente acquisisce ufficialmente la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

L’art. 12 comma 1 del CTS dispone che la denominazione sociale, in tutti gli atti aventi rilevanza esterna, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, deve contenere la dicitura “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”. Inoltre, l’art. 12 comma 3 stabilisce che tale denominazione non può essere utilizzata da soggetti non iscritti al RUNTS.

L’obbligatorietà dell’acronimo varia in base alla sezione del RUNTS di appartenenza:

  • Obbligatorio per gli “Altri ETS” (Sezione G): gli enti iscritti in questa sezione devono riportare espressamente la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” nella propria denominazione e, di conseguenza, nel proprio statuto (art. 7, comma 3, D.M. 106/2020).
  • Facoltativo per ODV e APS: le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono tenute a utilizzare i rispettivi acronimi specifici (“ODV” o “APS”), mentre l’aggiunta di “ETS” resta facoltativa (art. 7, comma 3, D.M. 106/2020).

Una questione pratica di rilievo nasce nel caso in cui un ente sia iscritto al RUNTS e dunque qualificato come ETS ma lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate non riporti l’acronimo “ETS” nella denominazione.

In questo scenario si crea un disallineamento tra la situazione giuridica sostanziale, ossia l’avvenuta iscrizione al RUNTS (che attribuisce la qualifica di ETS) e la situazione formale e documentale, ossia la denominazione risultante dallo statuto depositato e registrato. Poiché la registrazione dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate certifica la validità formale dell’atto costitutivo e della denominazione, un ente che utilizzi pubblicamente la dicitura “ETS” senza che essa compaia nel documento depositato potrebbe esporsi a contestazioni di irregolarità formale.

In sintesi, l’iscrizione al RUNTS conferisce la qualifica legale di Ente del Terzo Settore, ma l’uso dell’acronimo “ETS” richiede un allineamento formale dello statuto e della denominazione registrata. In assenza di tale adeguamento, l’ente rischia un’incongruenza tra la propria realtà giuridica e la documentazione ufficiale depositata. Per risolvere la difformità tra la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e la denominazione sociale priva dell’acronimo o della locuzione corrispondente, é necessario procedere con un percorso di regolarizzazione formale articolato in tre passaggi fondamentali, validi per tutte le tipologie di enti (salvo ODV e APS che utilizzano esclusivamente il proprio acronimo specifico).

Questo percorso consente di regolarizzare pienamente la posizione dell’ente, garantendo la corrispondenza tra la qualifica legale di ETS e la denominazione statutaria ufficiale, evitando così contestazioni o disallineamenti tra la realtà giuridica e i dati depositati presso l’Agenzia delle Entrate e il RUNTS:

  1. Modifica statutaria: L’ente deve deliberare in assemblea la modifica dello statuto, integrando la denominazione sociale con la dicitura “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”. La deliberazione deve essere approvata con le maggioranze previste dallo statuto vigente per le modifiche statutarie, assicurando che la nuova formulazione della denominazione risulti coerente con le disposizioni dell’art. 12 del CTS.
  2. Registrazione all’Agenzia delle Entrate: L’atto di modifica statutaria, una volta sottoscritto, deve essere registrato presso l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente, al fine di conferire validità formale al nuovo statuto e alla denominazione aggiornata. La registrazione consente di sanare l’allineamento tra l’assetto documentale e la nuova denominazione conforme alla qualifica di ETS.
  3. Aggiornamento del RUNTS: Completata la registrazione, l’ente deve depositare il nuovo statuto modificato e registrato presso il RUNTS, tramite l’ufficio del Registro territorialmente competente. In questo modo, il Registro potrà aggiornare la scheda anagrafica dell’ente, assicurando la coerenza tra iscrizione, denominazione e documentazione statutaria.