Associazioni di promozione sociale “anche” sportive dilettantistiche

| 16/02/2024

Associazioni di Promozione Sociale

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono enti del Terzo settore (ETS) costituite nella forma di associazioni riconosciute e non riconosciute, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per poter ottenere la qualifica di ETS, la APS deve:

  • avere assenza di lucro;
  • perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte ai propri associati e ai terzi;
  • rivolgere le attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi;
  • svolgere in maniera esclusiva o prevalente le attività di interesse generale (art.5 Codice Terzo Settore);
  • promuovere la solidarietà e il volontariato attraverso attività culturali, ricreative, sportive;
  • avere un numero minimo di soci pari a sette (art.35 co.1 Codice Terzo Settore);
  • avvalersi prevalentemente dell’apporto di volontari;
  • essere affiliata ad un ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno possono svolgere attività di somministrazione ai propri soci senza che questa sia considerata attività commerciale (articolo 85 CTS);
  • in presenza di lavoratori retribuiti ,compresi in caso di necessità anche dei propri associati, deve rispettare alternativamente uno dei seguenti parametri:
    • le risorse umane retribuite non devono essere superiori al 5% dei soci;
    • le risorse umane retribuite non siano devono essere superiori al 50% dei volontari attivi.

Le associazioni di promozione sociali inoltre possono:

  • possono ricevere erogazioni liberali;
  • svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all’art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. 107/2021;
  • esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell’art.7 CTS – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le principali agevolazioni in capo alla ASD sono le seguenti:

  • acquisizione agevolata della personalità giuridica (art.22 CTS);
  • miglior trattamento nel rapporto con gli enti pubblici (artt 55 a 57 CTS);
  • accesso al credito agevolato (art.67 CTS);
  • strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (art.70 CTS);
  • possibilità di svolgere la propria attività in locali non aventi destinazione d’uso compatibile con l’attività esercitata e ampliamento delle attività (art.71 CTS);
  • accesso più agevole al 5×1000.

A differenza degli enti sportivi dilettantistici, le APS devono assolvere a maggiori adempimenti civilistici e amministrativi:

  • tenuta dei libri sociali (art. 15 CTS);
  • comunicazioni al RUNTS a seguito di nuove elezioni della variazione del rappresentante legale e dei componenti il Consiglio direttivo;
  • approvazione entro il 30 aprile del rendiconto per cassa o bilancio e depositarlo entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS;
  • adozione degli schemi di bilancio previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (D.M. 05/03/2020);
  • pubblicazione dei compensi erogati a soci e/o amministratori (art.14 CTS);
  • pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti (art.1 commi 125-129 L.124/2017);
  • pubblicazione di determinate informazioni quando all’interno degli organismi associativi sono presenti persone che hanno o hanno avuto incarichi politici (art.43 D.L. 34/2019);
  • nomina dell’organismo di controllo e di un revisore legale dei conti al superamento dei limiti stabiliti dagli artt 30 e 31 del CTS.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

  • si iscrivono dal 1° gennaio 2022 al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività sportiva e rispondono a bisogni socialmente rilevanti (sportivi, di natura ideale, culturali, ricreativi);
  • possono utilizzare un regime fiscale molto agevolato (L. 398/1991);
  • possono ricevere erogazioni liberali.

Attenzione ad un particolare non di poco conto: con la doppia iscrizione in caso di contrasto prevalgono le norme del Codice del Terzo Settore! Una APS-ASD che possiede i requisiti richiesti dalle norme sopra elencate, deve iscriversi sia al  Registro nazionale delle attività sportive  che al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Essere sia APS che ASD é comunque possibile e può essere una soluzione per le associazioni che sviluppano tante attività diverse. Il vantaggio sostanziale é quello di poter utilizzare le peculiarità e le agevolazioni previste dalle leggi di riferimento di entrambe le strutture. L’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale è però una tipologia associativa complessa, che richiede massima attenzione anche durante la gestione e l’amministrazione quotidiana. Ogni singola attività effettuata va ricondotta alla legge di riferimento e va gestita fiscalmente di conseguenza. E’ fondamentale quindi che i dirigenti dell’associazione abbiano al proprio fianco consulenti esperti, che aiutino sia nella fase di costruzione dell’associazione che nella formazione dei dirigenti.

Le ASD e le APS hanno in comune gran parte dei requisiti statutari richiesti dalle normative vigenti. Tra questi, ci sono la finalità di utilità sociale e l’attività non lucrativa. Possono quindi convivere in un unico “organismo”, il quale è tenuto a seguire le normative civilistiche e fiscali di entrambe le tipologie associative:

  • per le associazioni sportive dilettantistiche
    • l’art.90 della  L.289/2022;
    • D.lgs 39/2021 (dal 31/08/2022);
    • D.lgs 36/2021, 37/2021 e 38/2021 (dal 1° gennaio 2023).
  • per le associazioni di promozione sociale
    • il Codice del Terzo Settore  (D.lgs 117/2017).

Il Legislatore ha inserito tra le attività di interesse generale elencate nell’art.5 co.1 lettera t) del Codice del Terzo Settore “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. Ma non ha incluso le associazioni sportive dilettantistiche tra gli enti del Terzo Settore elencati nell’articolo 4. Ciò vuol dire che gli enti del Terzo Settore possono svolgere attività sportiva, ma le ASD devono – eventualmente – iscriversi al RUNTS nella sezione “altri ETS” o “APS”, conformando il proprio statuto al Codice del Terzo Settore. La circolare 18E/2018  dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono scegliere se “conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”. Tuttavia dalla riforma dello sport emerge la compatibilità e il rapporto tra i due registri nazionali, confermando la possibilità per un ente di assumere entrambe le qualifiche.

Per sanare la procedura d’infrazione notificata all’Italia dalla Commissione Europea, il legislatore ha modificato strutturalmente le disposizioni del decreto IVA, trasformando quindi le operazioni da escluse ex-articolo 4.4 in operazioni esenti dall’imposta ex-articolo 10. Le operazioni in questione sono quelle rese dagli enti associativi non commerciali ai propri associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Il registro nazionale delle ASD e SSD tenuto dal CONI è stato abrogato ed è stato sostituito dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dal D.lgs. 39/2021 e tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’articolo 9 D.lgs. 36/2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali previste dall’art.7 co.1 lettera b) del suddetto decreto a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano ma soprattutto che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il comma 1 dell’art.85 del CTS, oltre a quanto stabilito per gli tutti gli Enti del Terzo Settore nell’art.79 c.2, 3 e 4 e riprendendo l’art.148 c.3, prevede la decommercializzazione ai fini IRES per “le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m)”.

Analizzando il comma sopra riportato notiamo un particolare molto importante: solo le APS mantengono la decommercializzazione delle entrate derivanti dai corrispettivi specifici che i soci versano per acquisire maggiori servizi, rispetto gli altri Enti del Terzo Settore (ETS). La regola speculare che se ne ricava é che tutti gli altri ETS non godono della decommercializzazione dei contributi specifici richiesti ai soci per eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli compresi nella quota associativa annuale. Il comma 2 dell’art.85 del CTS ci dice che le cessioni di pubblicazioni dell’ente verso il pagamento di corrispettivi specifici sono considerate non commerciali (sempre ai fini IRES) se sono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente e se sono rivolte esclusivamente agli associati e ai loro familiari conviventi.

Il comma 3 dell’art.85 del CTS considera commerciali le attività così come erano già previste dall’articolo 148 comma 4 del TUIR, ossia:

  • cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • somministrazioni di pasti;
  • erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • pubblicità commerciale;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

 Nel comma successivo si specifica che solo per le APS iscritte nel registro nazionale tenuto dal Ministero dell’Interno si considerano non commerciali ai fini IRES la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; a patto che le suddette attività siano strettamente complementari ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e che siano effettuate nei confronti di associati e soggetti assimilati (in modo particolare i familiari conviventi).

Il commi 5 e 6 dell’art.85 del CTS ci spiegano che le quote e i contributi corrisposti alle APS dai soci non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) e non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Al comma 7 dell’art.85 CTS troviamo un ulteriore agevolazione, che riguarda l’esclusione da imposizione IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non commerciali.

Inoltre l’art.104 comma 2 del CTS sancisce che “le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”. Quindi per le APS , salvo quanto previsto dall’art. 85 comma 7 rispetto agli immobili, sono ancora in vigore le norme previgenti quali l’articolo 148 del TUIR, la Legge 398/1991 e la Legge 383/2000.