Cassazione si esprime su applicazione IVA alle attività sportive (in particolare sul nuoto)

| 26/06/2026

Il 21 ottobre 2021 il mondo dello sport natatorio, sia italiano che europeo, si ritrovò travolto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 21 ottobre 2021 causa C-373/19, discriminatoria e vessatoria nei confronti del nuoto. La sentenza era derivante da una lettura rigorosa delle norme IVA europee, che la Corte aveva applicato in modo uniforme, escludendo però attività sportive “ricreative” dall’esenzione riservata all’insegnamento scolastico o universitario. La causa C-373/19 riguardava una scuola di nuoto che chiedeva di poter applicare l’esenzione IVA (prevista dall’art. 132 della Direttiva IVA 2006/112/CE per le prestazioni di “insegnamento scolastico o universitario”). La Corte ha stabilito un criterio molto stretto secondo cui per beneficiare dell’esenzione, l’insegnamento deve trasmettere un insieme ampio e diversificato di conoscenze su una vasta gamma di materie. Secondo i giudici quindi, il nuoto così come altri corsi sportivi di carattere prettamente fisico o ricreativo, non avrebbe le caratteristiche di un “sistema integrato di trasmissione di conoscenze” tipico della scuola o dell’università.

Di fronte alle critiche infuocate arrivate da diversi Stati dell’Unione, le motivazioni a latere della sentenza richiamarono ricaddero del concetto di “antiesenzione estensiva” ovvero la Corte dichiarò di non aver creato una regola speciale per il nuoto, ma solo di aver opposto che l’insegnamento di una singola disciplina sportiva possa essere equiparato all’istruzione scolastica. Ricapitolando, in modo assolutamente non condivisibile e fuori dalla realtà sportiva, la Corte non ha creato una regola speciale per il nuoto, ma peggio ancora ha negato che l’insegnamento di una singola disciplina sportiva possa essere equiparato all’istruzione scolastica. La conseguenza, non applicata da nessuna associazione o società sportiva sarebbe dovuta essere il recupero dell’IVA su anni di attività e imponendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria (22%) sui corsi e quindi, in caso di recepimento rigoroso, le società sportive dilettantistiche si sono trovate improvvisamente a dover aumentare i costi per l’utente finale o a ridurre i margini, sentendosi penalizzate rispetto ad altre attività che, magari per inquadramenti diversi, riuscivano a mantenere regimi di favore.

Il legislatore italiano ha cercato di rispondere a questa situazione, infatti dal 17 agosto 2023 é entrata in vigore una nuova norma (art. 36-bis del D.L. 75/2023 convertito nella L. 112/2023) che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da organismi senza fine di lucro. Si noti che rispetto all’entrata in vigore della Riforma D.Lgs. 36/2021 del 1° luglio si é scritto 17 agosto. Questo perché la data in cui é diventato operativo il D.L. 75/2023 introdotto per rispondere “a caldo” alla pressione della Corte di Giustizia UE e alla procedura di infrazione europea poiché la legge di conversione (Legge 112/2023) é stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2023, la norma é entrata in vigore il giorno successivo, appunto il 17 agosto. Questa norma ha introdotto l’esenzione IVA per le prestazioni sportive “fuori sistema” rispetto al D.P.R. 633/1972 e ha contenuto anche la “sanatoria” retroattiva per le prestazioni didattiche e formative passate. Quindi siccome il D.Lgs. 36/2021 non risolveva di per sé il problema dell’IVA sollevato dalla sentenza C-373/19 ed anzi, la sua entrata in vigore ha accentuato l’incertezza, le ASD e le SSDRL si sono trovate a dover gestire la nuova contabilità del lavoro sportivo pur essendo ancora nel pieno del “terremoto fiscale” causato dalla Corte di Giustizia UE. Si badi che con il citato D.L. 75/2023 e quindi con l’introduzione dell’art. 36-bis, entrando in vigore ha definitivamente stabilito il regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (art. 10, comma 1, n. 27-ter, D.P.R. 633/1972) e maggiormente da sottolineare che ha fornito una copertura normativa che mancava dal 2021, cercando di mettere al sicuro le ASD/SSD dalle contestazioni retroattive dell’Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò per discostarci dalla recentissima pronuncia della Cassazione ovvero l’ordinanza 20063 del 16 giugno 2026. Il caso riguarda una SSDRL che aveva emesso fatture con esenzione Iva ex art. 10, comma 1  n. 20 del D.P.R. 633/1972, ritenendo esenti tutti i corsi offerti, in quanto didattico-formativi e riconosciuti dalle federazioni sportive. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato l’Iva per l’anno 2010, ritenendo non esenti le attività
diverse dai corsi di nuoto e/o ginnastica in acqua. In primo grado erano state annullate le sanzioni per incertezza normativa oggettiva, poi la C.T.R. Puglia ha confermato tale esimente e limitato l’esenzione solo ai corsi di nuoto e di ginnastica in acqua autorizzati dalla Federazione italiana nuoto, riducendo peraltro le sanzioni a 1/3. In Cassazione, la SSDRL ha quindi proposto ricorso incidentale per ottenere l’esenzione generalizzata di tutti i corsi, l’Agenzia ricorso principale sulle sanzioni. La Suprema Corte esaminato anzitutto il ricorso incidentale e negata in radice la pretesa esenzione, ha richiamato in modo centrale la sentenza della Corte di giustizia UE 21.10.2021, causa C-373/19. Secondo la CGUE come già riportato all’inizio, ai fini Iva la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” richiede un sistema integrato di trasmissione di conoscenze su un insieme ampio e diversificato di materie e l’insegnamento del nuoto, pur importante e di interesse pubblico, é un insegnamento specialistico ad hoc e non rientra in tale nozione. La Cassazione quindi estende tale conclusione anche alle “varie forme di ginnastica e attività motorie in acqua” asserendo che la natura didattico-formativa delle lezioni e il riconoscimento da parte delle federazioni sportive non bastano a far rientrare questi corsi nell’esenzione di cui all’art. 10 comma 1 n. 20 del D.P.R. 633/1972. Di fatto, quindi, i corrispettivi per corsi di nuoto, acquagym, hydrobike e simili sarebbero imponibili Iva.

Sulla base della ricostruzione fatta all’inizio potremmo anche giustificare i dispositivi della corte provinciale e regionale ma di certo appare inspiegabile la pronuncia della Cassazione che peraltro affronta anche l’intervento del legislatore con l’art. 36-bis D.L. 75/2023 già prima analizzato doviziosamente. Su questo punto l’ordinanza é altrettanto inspiegabilmente netta poiché continua a ritenere i corsi di nuoto (e a maggior ragione per le altre attività motorie in acqua) che tali disposizioni interne debbano essere disapplicate, in virtù del principio di supremazia del diritto unionale e dell’interpretazione vincolante fornita dalla CGUE. Infatti la Corte richiama sia la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia sia la posizione della Corte Costituzionale, per cui le sentenze interpretative della CGUE avrebbero natura dichiarativa del diritto comunitario e si imporrebbero anche sulle norme interne di interpretazione autentica. Rigettato dunque il ricorso incidentale della società, la Cassazione accoglie il ricorso principale dell’Agenzia sulle sanzioni ricordando che l’incertezza normativa oggettiva esiste solo quando, al termine di un’interpretazione metodicamente corretta, il giudice non riesce a individuare con sicurezza la norma applicabile al caso concreto oppure non rilevano l’incertezza soggettiva o le difficoltà del singolo contribuente. Quindi poiché la giurisprudenza Europea sul perimetro dell’esenzione ha sempre escluso l’estensione a insegnamenti specialistici (come guida, vela e da ultimo il nuoto) non vi è quindi spazio per invocare un’incertezza tale da esonerare dalle sanzioni.

Il commento alla sentenza non può che essere profondamente critico (prima ancora che preoccupante) poiché come già ampiamente analizzato, nel caso specifico dell’Iva sulla didattica sportiva l’Italia non ha “derogato” alla sentenza C-373/19 sfidandola, ma ha adeguato il proprio ordinamento per rientrare nei margini di discrezionalità concessi dal diritto UE stesso. Infatti se da un lato la Corte Europea aveva detto che l’esenzione Iva per l’insegnamento scolastico non può coprire in modo indiscriminato le attività ricreative, dall’altro l’intervento del legislatore italiano, con l’art. 36-bis del D.L. 75/2023 ha introdotto un’esenzione IVA diversa, basata su altre basi giuridiche ovvero la gestione di attività sportive non lucrative, che la normativa europea ammette purché siano rispettati determinati requisiti. In sostanza, l’Italia ha cambiato le proprie leggi affinché fossero compatibili con la visione europea, non ha creato una deroga. Se una legge italiana cercasse di andare apertamente contro una sentenza della CGUE, la Commissione Europea aprirebbe immediatamente una procedura di infrazione contro lo Stato, che potrebbe portare a sanzioni pecuniarie pesanti.

Vale la pena di ricordare che l’operato dell’attuale Governo che ha lottato ed ottenuto la proroga al 2036 del regime di “esclusione” (decommercializzazione) IVA previsto dall’articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633/1972, che risponde alla stessa logica pragmatica che abbiamo discusso in precedenza. Non è una sfida frontale all’Europa, ma una gestione del tempo e della transizione normativa. Sicuramente in controtendenza con i governi precedenti che recepivano passivamente, sia l’esenzione IVA prevista per la didattica che la decommercializzazione appena citata, sono il risultato di un dialogo continuo con la Commissione Europea. L’Italia attraverso gli sforzi del CNEL che opera costantemente producendo consulenze e pareri su tematiche economiche e sociali, sta perpetrando una costante negoziazione di una configurazione normativa che sia al tempo stesso conforme ai principi UE (che, come abbiamo visto, richiedono un trattamento IVA chiaro) ma anche sostenibile per il modello sociale italiano (basato fortemente sul volontariato e sull’associazionismo, che in altri paesi europei é strutturato diversamente).