Chiarimenti su sport dilettantistico con la Circolare 7/2026

| 09/08/2026

La pubblicazione della circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio importante per associazioni e società sportive dilettantistiche, precisando che non introduce alcuna nuova disciplina ma fornisce chiarimenti e istruzioni operative agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria con l’obiettivo di assicurare uniformità nell’attività di controllo e nell’applicazione delle norme introdotte dalla riforma dello sport.

La necessità di mettere ordine interpretativo appare particolarmente comprensibile considerando che, a distanza di tre anni dall’entrata in vigore della parte principale del Decreto Legislativo 36/2021, continuano a emergere situazioni nelle quali ASD e SSD sembrano operare facendo riferimento a schemi, procedure e modalità di gestione che appartenevano alla disciplina precedente. La riforma ha infatti modificato in maniera significativa sia l’organizzazione degli enti sportivi dilettantistici sia la disciplina del lavoro sportivo e dei relativi trattamenti fiscali e previdenziali. Dal 1° luglio 2023, in particolare, molte delle disposizioni precedentemente utilizzate per qualificare i compensi sportivi non sono più applicabili, essendo stata superata la precedente impostazione fondata sui redditi diversi. Questo é probabilmente uno dei primi messaggi che deve essere recepito dagli enti sportivi ovvero non é più possibile continuare a gestire i rapporti di lavoro utilizzando la vecchia normativa semplicemente perché quella modalità era stata utilizzata per molti anni. La circostanza che una determinata procedura fosse normalmente adottata prima della riforma non significa che possa continuare a essere utilizzata dopo il 1° luglio 2023. La stessa Agenzia ricorda come il decreto legislativo 36/2021 abbia realizzato una revisione complessiva del quadro normativo, incidendo anche sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica.

Per ASD e SSD, dunque, il messaggio della circolare n. 7/E dovrebbe essere letto non come un semplice documento tecnico, ma come un invito a effettuare un vero e proprio “tagliando” della propria organizzazione. Occorre verificare gli statuti, i contratti, le mansioni effettivamente svolte, le qualificazioni dei collaboratori, i rimborsi, le procedure di pagamento e la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali.

In questo contesto assume particolare rilievo anche un secondo fenomeno che dovrebbe essere definitivamente stroncato secondo cui una determinata modalità di comportamento sarebbe legittima semplicemente perché “lo fanno tutti” che in materia fiscale, lavoristica e previdenziale non é mai stato e non sarà mai un argomento giuridico. Il fatto che una prassi sia stata diffusa tra associazioni o società sportive non la rende automaticamente conforme alla legge. Anzi, proprio l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria serve a verificare se le concrete modalità di gestione degli enti siano coerenti con la disciplina vigente.

Particolarmente significativa é la parte dedicata ai compensi dei lavoratori sportivi in cui L’Agenzia conferma che l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 36 comma 6 del Decreto Legislativo 36/2021, opera fino a 15.000 euro annui ma riguarda solo i compensi che derivano effettivamente da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. I più recenti controlli effettuati sulle realtà sportive hanno infatti evidenziato anche situazioni nelle quali mansioni lavorative non connesse alla pratica sportiva sono state ricondotte, in maniera impropria, al regime agevolato previsto per i lavoratori sportivi.

La circolare affronta espressamente le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, chiarendo che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, i relativi compensi possono beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile IRAP entro il limite annuo di 85.000 euro. Ma proprio questa precisazione dimostra che attività sportiva e attività amministrativo-gestionale sono fattispecie che devono essere qualificate correttamente, applicando a ciascuna il trattamento previsto dalla legge. La circolare precisa inoltre che il beneficio può riguardare anche il lavoro sportivo subordinato, proprio perché la norma guarda alla natura oggettiva dell’attività. Ed é proprio questo il punto sul quale occorre prestare la massima attenzione poiché non tutto il lavoro svolto all’interno di una associazione o società sportiva é automaticamente lavoro sportivo. La qualificazione deve derivare dalla concreta attività svolta e dal rispetto dei requisiti previsti dalla riforma quindi non sarebbe corretto utilizzare le agevolazioni previste per il lavoro sportivo per remunerare prestazioni che, nella sostanza, sono estranee alla pratica sportiva e alle attività che la legge riconduce al relativo ambito. Se un soggetto svolge un’attività amministrativa, contabile, commerciale o comunque estranea alle attività qualificabili come lavoro sportivo, occorre verificare quale sia il corretto inquadramento del rapporto, senza trasformare l’appartenenza a una ASD o SSD in una sorta di “scudo fiscale”. La circolare n. 7/E, pur non introducendo nuove regole, contribuisce quindi a delimitare con maggiore precisione il campo di applicazione delle agevolazioni. Il principio che emerge qualifica di lavoratore sportivo non derivante dal solo fatto di lavorare per una ASD o una SSD, né dalla sola scelta di un contratto di lavoro subordinato ma occorre che l’attività concretamente esercitata rientri nell’ambito definito dalla riforma dello sport. Quindi definitivamente l’agevolazione é collegata alla natura dell’attività svolta e non semplicemente al fatto che il soggetto che riceve il compenso operi all’interno di una ASD o di una SSD.

Un ulteriore aspetto importante riguarda i volontari sportivi chiarendo che i rimborsi forfetari previsti dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 36/2021, entro il limite di 400 euro mensili e nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, non costituiscono reddito per il volontario, ma devono comunque essere considerati nel calcolo della soglia complessiva di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo. L’Agenzia precisa inoltre che il limite deve essere verificato considerando anche le somme ricevute da più enti nel corso dello stesso anno. Forse maggiore enfasi sarebbe stata necessaria in riferimento al precetto normativo che riguarda la delibera specifica di rimborso ed i limiti dello stesso. La corretta gestione documentale diventa quindi fondamentale e la qualificazione delle mansioni, le dovute comunicazioni e modalità di pagamento devono essere coerenti tra loro e soprattutto devono rappresentare la realtà del rapporto. Non é sufficiente indicare formalmente in un contratto una determinata qualificazione se poi l’attività concretamente svolta dal lavoratore é diversa.

La corretta applicazione della riforma tutela innanzitutto le associazioni e società sportive che operano regolarmente. Per gli enti che operano correttamente questo rappresenta un elemento positivo laddove più chiarezza significa anche maggiore tutela per chi rispetta realmente le regole e utilizza le agevolazioni per le finalità per cui sono state introdotte dal legislatore. Le agevolazioni introdotte dal legislatore possono infatti rappresentare un importante sostegno al settore sportivo dilettantistico, ma proprio per questo devono essere utilizzate per le finalità per le quali sono state previste e non trasformate in un regime generalizzato di favore per qualsiasi rapporto di lavoro instaurato da un ente sportivo.

La stessa esigenza di coerenza emerge anche sul versante fiscale degli enti infatti la circolare chiarisce, ad esempio, che le SSD costituite secondo il nuovo Decreto Legislativo 36/2021, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 148 comma 3 del TUIR, devono verificare la presenza delle clausole statutarie richieste dalla disciplina fiscale, coordinandole con le disposizioni introdotte dalla riforma dello sport. Non basta quindi avere uno statuto formalmente aggiornato secondo la riforma ma occorre verificare che siano presenti anche le condizioni necessarie per usufruire delle specifiche agevolazioni fiscali.

La circolare interviene inoltre sull’IVA, chiarendo i presupposti per l’esenzione delle prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva e precisando, in modo particolarmente significativo, che la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD a una società professionistica non può essere considerata una prestazione strettamente connessa alla pratica dello sport e deve quindi essere assoggettata alle ordinarie regole IVA.

Un altro chiarimento riguarda l’articolo 25 comma 2 della legge 133/1999, modificato dal Decreto Legge 38/2026, in cui l’Agenzia conferma che le ASD e SSD rientranti nella nuova formulazione della norma, se adottano il regime della legge 398/1991 e rispettano le condizioni previste, possono beneficiare della detassazione dei proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Anche in questo caso viene chiarito che le agevolazioni sono confermate e rese più coerenti con il nuovo assetto degli enti sportivi, ma devono essere applicate nel rispetto delle precise condizioni normative.

La scelta dell’Agenzia delle Entrate di intervenire con una circolare organica appare quindi positiva. Dopo una riforma strutturale come quella dello sport, chiarire i dubbi interpretativi e fornire agli Uffici criteri uniformi di comportamento é indispensabile per evitare che la disciplina venga applicata in modo diverso sul territorio nazionale. É un approccio che va nella direzione di una maggiore certezza del diritto e di un rapporto più ordinato tra Amministrazione finanziaria ed enti sportivi.

In questa prospettiva va riconosciuto anche il lavoro svolto dall’attuale Governo, che negli ultimi anni ha accompagnato la riforma dello sport con diversi interventi correttivi e di aggiornamento, cercando di trasformare una disciplina complessa in un sistema progressivamente più chiaro e coerente. La stessa circolare n. 7/E si inserisce in questo percorso di consolidamento, fornendo indicazioni che consentono agli operatori corretti di applicare le agevolazioni senza trovarsi penalizzati da interpretazioni divergenti o da comportamenti opportunistici.