Dichiarazione redditi societari da cripto-attività

| 27/01/2026

L’articolo 1, comma 146, della Legge n. 197/2022, ossia la Legge di bilancio 2023, aveva introdotto una nuova imposizione denominata “Imposta sul valore delle cripto-attività”. Tale tributo si applicava in sostituzione dell’imposta di bollo e trovava applicazione a prescindere dal fatto che gli investimenti in cripto-attività fossero, o meno, soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Questa impostazione normativa e dichiarativa é stata confermata negli anni e risulta mantenuta anche nel prossimo modello Redditi SC 2026, relativo al periodo d’imposta 2025.

L’imposta viene essere determinata in proporzione ai giorni di detenzione nel corso dell’anno fiscale e tenendo conto della percentuale di possesso dell’investimento. Tale regola di calcolo, già applicata per il periodo d’imposta 2023, continua a trovare applicazione anche nei successivi impianti dichiarativi compreso il prossimo modello Redditi SC 2026. Con riferimento alle società di capitali, ai fini della liquidazione dell’Imposta sul valore delle cripto-attività per il periodo d’imposta 2023, il modello Redditi SC 2024 aveva introdotto la nuova Sezione XXVI del quadro RQ. Questa struttura dichiarativa, dedicata espressamente a tale imposta patrimoniale, risulta confermata anche nel modello Redditi SC 2026 relativo al periodo d’imposta 2025.

L’imposta sul valore delle cripto-attività rimane dovuta nella misura del 2 per mille, in analogia all’imposta di bollo ormai sostituita. Il versamento avviene tramite intermediario finanziario (di solito la banca che poi rilascia un tax report) oppure, in assenza di quest’ultimo, mediante autoliquidazione in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le tempistiche e le modalità previste per le imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36/E del 2023, aveva chiarito che per il versamento tramite modello F24 doveva essere utilizzato il codice tributo 1727. Anche tali modalità operative risultano confermate per la compilazione del modello Redditi SC 2026 relativo al 2025.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta era costituita dal valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun anno solare, quindi al 31 dicembre, oppure alla data di dismissione. Il valore di riferimento era quello risultante dalla quotazione dell’exchange nel wallet in cui l’investimento era detenuto. Qualora tale valore non fosse stato direttamente ricavabile, la determinazione avviene facendo riferimento al valore di mercato rilevato su piattaforme analoghe o su siti specializzati nella rilevazione delle quotazioni. Anche questo criterio di valorizzazione é rimasto invariato ed é confermato per il modello Redditi SC 2026.

Il quadro RQ del modello Redditi SC già dedicato alle cosiddette “altre imposte” contiene infatti la citata Sezione XXVI che accoglie le informazioni necessarie alla determinazione dell’Imposta sul valore delle cripto-attività. La sezione é articolata nei righi RQ107 e successivi, uno per ciascun investimento, nonché nel rigo RQ109, riservato alla liquidazione complessiva dell’imposta. La medesima articolazione dei righi e delle informazioni richieste é stata confermata anche per il modello Redditi SC 2026.

Nel rigo RQ107 sono previste sei colonne da compilare confermate ancora nel modello Redditi SC 2026:

  1. La prima accoglie il valore della cripto-attività determinato alla fine dell’esercizio o al termine del periodo di detenzione.
  2. La seconda indica il numero dei giorni di possesso.
  3. La terza riporta la percentuale di detenzione, pari al 100 nel caso di possesso esclusivo.
  4. La quarta colonna é riservata all’imposta calcolata.
  5. La quinta consente di indicare l’eventuale credito d’imposta estero, pari alle imposte patrimoniali pagate a titolo definitivo in uno Stato estero.
  6. La sesta colonna evidenzia l’imposta dovuta, determinata come differenza tra l’imposta calcolata e il credito estero.

Il rigo RQ109 riepiloga invece i dati complessivi e prevede anch’esso ancora nel modello Redditi SC 2026, la compilazione di sei colonne:

  1. Nella prima é indicato il totale dell’imposta dovuta, risultante dalla somma degli importi esposti nei righi RQ107 e successivi.
  2. La seconda colonna accoglie l’eventuale eccedenza risultante dalla dichiarazione precedente.
  3. La terza riporta l’importo dell’eccedenza eventualmente compensata tramite modello F24.
  4. La quarta é dedicata agli acconti versati.
  5. La quinta può essere compilata in presenza di una eventuale imposta a debito, con obbligo fisiologico di riporto nel rigo RX36.
  6. In alternativa al punto precedente, qualora il risultato restituisse un valore a credito, l’importo va indicato nella sesta colonna e nel corrispondente rigo RX36 per utilizzo in compensazione o riporto.