Disciplina giuslavoristica degli assistenti bagnanti

| 18/05/2026

L’assistente bagnanti rappresenta una delle figure fondamentali per la sicurezza negli impianti natatori e nelle strutture sportive acquatiche italiane. La recente pubblicazione del quarto elenco delle mansioni sportive da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta la scorsa settimana ovvero giovedì 14 maggio 2026, ha riportato al centro dell’attenzione il ruolo di questi lavoratori, chiarendo ulteriormente le attività riconducibili al settore sportivo e confermando l’importanza della professionalità degli operatori addetti alla salvaguardia della vita umana in acqua.

La figura dell’assistente bagnanti non svolge soltanto un compito operativo di sorveglianza, ma costituisce un presidio permanente di prevenzione e sicurezza, indispensabile per garantire il corretto utilizzo di piscine, centri sportivi e stabilimenti balneari. In questi anni il legislatore ha progressivamente rafforzato la regolamentazione del comparto sportivo, anche grazie all’azione dell’attuale Governo che ha accelerato il processo di riordino delle mansioni sportive, offrendo maggiore chiarezza normativa ad associazioni, società sportive e lavoratori.

La disciplina della sicurezza negli impianti sportivi trova uno dei principali riferimenti nel D.M. 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. In particolare l’articolo 14 stabilisce che durante lo svolgimento delle attività natatorie debba essere garantita la presenza di personale qualificato addetto al salvataggio ed al soccorso. La norma evidenzia come la sicurezza degli utenti costituisca un elemento imprescindibile per l’esercizio degli impianti e impone ai gestori obblighi precisi in materia di vigilanza e prevenzione dei rischi. In particolare viene definito lo spazio di attività sportiva di una piscina come costituito sia dalle vasche che dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti (definite aree di bordo vasca) laddove l’area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca. La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 metriquadri di specchio d’acqua per ogni bagnante. Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività sia superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 metriquadri. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 metriquadri. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 metriquadri. Per vasche oltre 1.000 metriquadri dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 metriquadri. Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto. L’assistente bagnanti assume quindi una responsabilità rilevante sotto il profilo civile e penale, dovendo intervenire tempestivamente in caso di pericolo, garantire il rispetto delle regole di utilizzo delle vasche e verificare costantemente le condizioni di sicurezza degli impianti. Non si tratta semplicemente di una presenza formale, ma di una funzione altamente specialistica che richiede formazione continua, capacità di gestione delle emergenze e preparazione tecnica.

Anche sul piano lavoristico la recente evoluzione normativa dello sport ha avuto effetti importanti. Con la riforma dello sport sono stati ridefiniti i rapporti di lavoro sportivo, introducendo maggiore trasparenza nelle assunzioni e nelle collaborazioni. Proprio il nuovo elenco delle mansioni pubblicato dal Dipartimento per lo Sport contribuisce a delimitare con maggiore precisione le attività riconducibili al lavoro sportivo, evitando incertezze interpretative che in passato avevano generato numerosi problemi operativi. Sul tema della gestione dei rapporti di lavoro nello sport si veda anche l’approfondimento pubblicato su Studio Multiservizi – articoli sulla riforma dello sport. La procedura di assunzione degli assistenti bagnanti varia in base alla tipologia del rapporto instaurato, ma richiede in ogni caso il possesso del brevetto in corso di validità rilasciato dagli enti autorizzati. Il datore di lavoro deve verificare preventivamente l’idoneità professionale del lavoratore e la validità delle certificazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di salvataggio.

Nel caso delle società e associazioni sportive dilettantistiche, l’inquadramento può avvenire come lavoro sportivo subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa sportiva. Diventa quindi necessario effettuare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro attraverso Unilav Sport presente sul RASD, adempiendo agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente. Per gli impianti natatori aperti al pubblico restano inoltre applicabili gli obblighi ordinari in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008 quindi l’assistente bagnanti deve avere adeguata formazione anche in materia di primo soccorso, gestione delle emergenze e prevenzione degli infortuni.