Esenzione IMU 2026 degli ETS
Dott. Alessio Pistone | 20/05/2026
La disciplina trae origine dal previgente sistema ICI laddove già l’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 504 del 1992 riconosceva l’esenzione agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73 del TUIR per lo svolgimento esclusivo di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, sportive e religiose esercitate con modalità non commerciali. Tale impianto normativo è stato successivamente trasposto nell’IMU, mantenendo però numerosi margini di incertezza interpretativa, soprattutto con riferimento alle attività sanitarie convenzionate o accreditate. Nel tempo, proprio questa ambiguità normativa ha dato luogo a contestazioni da parte delle istituzioni europee. La Corte di Giustizia UE e successivamente la Commissione europea hanno ritenuto che il sistema italiano potesse determinare profili di incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, portando anche all’irrogazione di sanzioni nei confronti dell’Italia. La nuova norma interpretativa contenuta nella Legge di Bilancio 2026 nasce quindi anche dall’esigenza di mettere in sicurezza il sistema nazionale rispetto alle osservazioni europee, recependo criteri già presenti nel DM n. 200 del 2012 ma mai esplicitamente valorizzati a livello legislativo.
La Legge di Bilancio 2026 interviene in maniera significativa sul tema dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali, introducendo una norma di interpretazione autentica che mira a chiudere definitivamente una lunga stagione di incertezze interpretative e contenziosi, anche a livello europeo. I commi da 853 a 856 della manovra, in vigore dal 1° gennaio 2026, chiariscono infatti quando le attività assistenziali e sanitarie possano considerarsi svolte “con modalità non commerciali”, requisito indispensabile per beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019. In particolare, il comma 853 stabilisce che le attività assistenziali e sanitarie devono considerarsi svolte con modalità non commerciali in due ipotesi distinte.
- La prima riguarda le attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni o gli enti locali. In questo caso, l’esenzione IMU spetta quando i servizi risultano complementari o integrativi rispetto al servizio pubblico e vengono erogati gratuitamente, salvo eventuali quote di partecipazione alla spesa previste dall’ordinamento, come i ticket sanitari. Il legislatore chiarisce quindi definitivamente che il pagamento di ticket o contributi da parte degli utenti non fa venir meno il carattere non commerciale dell’attività, trattandosi di strumenti necessari per garantire la sostenibilità del servizio universale.
- La seconda ipotesi riguarda invece le attività non accreditate o non convenzionate. In tali casi, l’attività può comunque considerarsi non commerciale se svolta gratuitamente oppure dietro corrispettivi simbolici e comunque non superiori alla metà dei prezzi medi praticati, nello stesso territorio, da operatori che svolgono analoghe attività in regime concorrenziale. La norma valorizza inoltre l’assenza di correlazione tra il corrispettivo richiesto e il costo effettivo del servizio, elemento già individuato dalla prassi amministrativa e dal DM 200/2012.
La disposizione assume particolare rilievo anche perché chiarisce un ulteriore profilo spesso oggetto di contestazione da parte dei Comuni ovvero la categoria catastale dell’immobile. Il legislatore specifica infatti che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IMU agli enti non commerciali che svolgono attività assistenziali o sanitarie, l’inquadramento catastale dell’immobile risulta irrilevante. Si tratta di un chiarimento importante che riduce sensibilmente il rischio di accertamenti fondati esclusivamente sulla classificazione catastale del bene. Restano invece applicabili le regole previste dall’articolo 91-bis del DL n. 1/2012 e dall’articolo 5 del DM n. 200/2012 per gli immobili a utilizzo promiscuo o “misto”, ossia quelli nei quali convivano attività commerciali e non commerciali. In tali situazioni continuerà quindi ad applicarsi il criterio proporzionale per la determinazione della quota di immobile esente.
La riforma si inserisce in un più ampio percorso di razionalizzazione del sistema tributario e rappresenta un intervento particolarmente rilevante per il mondo del Terzo Settore, delle strutture sanitarie convenzionate e degli enti ecclesiastici. Dopo anni di incertezza normativa e di contenziosi, il Governo interviene con una disciplina più chiara e coerente, recependo criteri già consolidati nella normativa secondaria e fornendo finalmente un quadro interpretativo stabile agli operatori del settore. Sul tema delle agevolazioni fiscali e degli enti non commerciali può essere utile leggere anche gli approfondimenti pubblicati su Studio Multiservizi – sezione articoli.