Impatto dei compensi sportivi in dichiarazione
Dott. Alessio Pistone | 24/05/2024
I modelli dichiarativi hanno recepito le innovazioni fiscali e previdenziali vigenti dal 1° luglio 2023 relative alle prestazioni di lavoro sportivo. Per questa annualità è operativa anche la disposizione transitoria dell’art. 51 comma 1-bis del DLgs. 36/2021, a norma del quale la soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro è computata tenendo conto non solo dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo, ma anche di quelli costituenti redditi diversi da esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica di cui al previgente art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR (percepiti fino al 30 giugno 2023).
Nel modello REDDITI PF 2024, i quadri interessati sono:
- RC, che ospita i dati relativi ai rapporti di lavoro sportivo subordinato e di co.co.co.;
- RL, in cui vanno indicati i redditi diversi derivanti da rapporti di lavoro sportivo prodotti fino al 30 giugno 2023 (in forza della previgente disposizione dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR) e i redditi da lavoro sportivo derivanti da prestazioni sportive, oggetto dicontratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa;
- RE, da utilizzare per indicare i compensi da prestazioni di lavoro autonomo sportivo per i professionisti titolari di partita IVA;
- RR, la cui compilazione permette di calcolare gli eventuali contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS derivanti da rapporti di lavoro sportivo.
Il modello dichiarativo e le relative specifiche tecniche ignorano l’ipotesi – non infrequente – in cui la prestazione sportiva sia resa da un professionista titolare di partiva IVA che ha applicato nel 2023 il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. A differenza del quadro RE, che riporta specifici campi in cui tener traccia della quota di compensi esente (rigo RE21, colonna 4), nessuna specifica indicazione è contenuta nel quadro LM. L’impostazione dell’Agenzia delle Entrate che si desume dalla struttura della dichiarazione sembrerebbe quella di escludere l’applicazione della disposizione di esenzione dell’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021 quando il professionista adotta il regime forfetario.
Tuttavia, una tale interpretazione non trova fondamento normativo in quanto l’art. 36 citato non prevede esclusioni espresse, né si rinvengono motivi ostativi all’utilizzo della disposizione agevolativa all’interno della L. 190/2014 (ad esempio, l’applicazione dell’esenzione non pare configurare la causa di esclusione relativa all’utilizzo di regimi forfetari di determinazione del reddito). Pertanto, si ritiene che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscano base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro anche nel caso in cui il contribuente applichi il regime forfetario.
Partendo da tale considerazione, i compensi relativi alle prestazioni di lavoro sportivo da riportare negli appositi righi del quadro LM (righi LM22-LM27) dovrebbero essere indicati già al netto della quota esente ai fini fiscali. A questi dovrebbero sommarsi eventuali ulteriori compensi non soggetti alla disciplina del DLgs. 36/2021 (inclusi nel medesimo codice ATECO), per poi applicare sull’ammontare complessivo il coefficiente di redditività. L’espressa indicazione della quota esente nell’ambito del quadro LM sarebbe stata opportuna per verificare, sulla base dei dati riportati in dichiarazione, il raggiungimento della soglia in presenza di ulteriori compensi da lavoro sportivo di diversa natura che concorrono alla formazione del limite. In mancanza, la quota esente deve necessariamente essere determinata in via extracontabile.
Nella sezione III del quadro RR, invece, i compensi da lavoro sportivo devono essere indicati al lordo della franchigia fiscale, la quale non incide sull’imponibile contributivo. Contrariamente alla regola generale dell’art. 2 comma 29 della L. 335/95, secondo cui i contributi previdenziali alla Gestione separata si determinano sul “reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi”, l’art. 35 comma 8-bis del DLgs. 36/2021 indica in relazione al lavoro sportivo l’applicazione dell’aliquota contributiva sui compensi (e non sul reddito), per la parte di essi che eccede la quota di 5.000 euro; ciò determina l’irrilevanza dei costi sostenuti, determinati analiticamente o in modo forfetario in base al regime applicato.
Nel far riferimento ai compensi, le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF risultano aderenti al DLgs. 36/2021 e, salvo diverse successive indicazioni di prassi, sembrerebbero superare i chiarimenti dell’INPS che nella circ. n. 88/2023, § 10.2, aveva invece precisato che i contributi sarebbero stati determinati sul “reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato” (peraltro, la circolare non dava conto all’epoca della nuova sezione III del quadro RR).
Dall’importo complessivo dei compensi per lavoro sportivo deve essere quindi sottratta la soglia di esenzione contributiva, indicata nella colonna 2 del rigo RR9, e applicata la riduzione al 50% della base imponibile. I contributi sono dovuti sulla parte eccedente.