La dichiarazione dei redditi 2026 quadro RR per CPB e SPORT

| 28/05/2026

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. 72078 di ieri e le successive istruzioni previdenziali diffuse tramite la circolare INPS n. 62 anch’essa di ieri, chiariscono le modalità di compilazione del Quadro RR e gli effetti previdenziali derivanti dall’adesione al CPB. L’intervento normativo e interpretativo appare coerente con il più ampio percorso di razionalizzazione fiscale e previdenziale avviato dall’attuale Governo, che negli ultimi anni ha cercato di introdurre strumenti capaci di favorire maggiore certezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, pur mantenendo un equilibrio tra esigenze di gettito e sostenibilità contributiva. Sul tema della semplificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali per professionisti e partite IVA. Il modello Redditi PF 2026 quindi recepisce una delle novità più rilevanti introdotte negli ultimi mesi in materia fiscale e previdenziale con il ridimensionamento del CPB (concordato preventivo biennale) per i contribuenti in regime forfettario ora esclusi completamente in attuazione del D.L. 81/2025. La conseguenza pratica é particolarmente importante sotto il profilo contributivo per i forfettari, la cui base imponibile previdenziale 2025 coincide sempre con il reddito realmente prodotto senza alcuna possibilità di utilizzare il reddito concordato. Si tratta di una scelta normativa che punta a semplificare il sistema ed evitare sovrapposizioni interpretative che avevano generato numerosi dubbi applicativi nei mesi precedenti.

Diversa invece la situazione per gli altri contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale disciplinato dal decreto legislativo n. 13/2024. In tali casi, la base concordata continua a rilevare anche ai fini previdenziali, salvo la facoltà di scegliere il reddito effettivo se superiore, come previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024. La nuova impostazione del quadro RR recepisce questa articolazione introducendo specifici campi dedicati alle varie situazioni.

Nella sezione I del quadro RR, riservata agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti, compaiono infatti nuove colonne dedicate ai soggetti aderenti al CPB. La colonna 3B deve essere utilizzata per indicare il reddito d’impresa interamente concordato, la colonna 3C riguarda invece le situazioni miste con parte del reddito concordato e parte effettivo, mentre la colonna 3D deve essere barrata nel caso in cui il contribuente, pur aderendo al concordato, scelga di versare i contributi sul reddito reale. Per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile previdenziale continua ad essere costituita dalla somma dei redditi dichiarati nei quadri RF, RG e RH, con le rettifiche previste per le perdite pregresse. Nel caso dei soci di s.r.l. iscritti alle relative gestioni previdenziali, deve essere inclusa anche la quota di reddito societario attribuita per trasparenza o in base alla partecipazione agli utili, mentre restano esclusi gli utili derivanti da mera partecipazione senza attività lavorativa. Sul piano generale, vengono confermati i massimali reddituali annui pari a 120.607 euro per il 2025 e 122.295 euro per il 2026.

Un meccanismo analogo viene previsto nella sezione II del quadro, dedicata ai professionisti iscritti alla Gestione separata, attraverso le colonne 19, 20 e 21 del rigo RR5. La circolare INPS dedica particolare attenzione anche ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata. Vengono richiamate le disposizioni contenute nell’articolo 35 del D.lgs. 36/2021 e vengono confermate sia le aliquote contributive applicabili per il 2025 sia le modalità di calcolo dell’acconto 2026. Per questi soggetti resta inoltre centrale la corretta compilazione della sezione III del quadro RR nei casi in cui l’attività sportiva venga svolta contemporaneamente ad una professione ordinaria soggetta a contribuzione presso la Gestione separata. Ulteriore conferma arriva anche per la sospensione dei versamenti contributivi in caso di malattia o infortunio grave superiore a sessanta giorni. L’istituto previdenziale precisa che occorre indicare i codici di sospensione 1, 2 o 3 nelle colonne 17 e 18 del rigo RR5, specificando il relativo importo entro il limite del contributo dovuto nel medesimo modulo. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile comprende invece tutti i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, inclusi quelli in regime forfettario, i redditi prodotti in forma associata e le indennità dei giudici di pace. Grande attenzione va posta ai codici da indicare nella colonna 1 del rigo RR5, che identificano la natura e la provenienza dei diversi redditi. Tra i casi più delicati emergono quelli dei lavoratori dello spettacolo e dello sport deputati ad utilizzare il codice 5b che individua infatti la quota soggetta a contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport al netto delle spese di competenza. Per tali lavoratori la base imponibile previdenziale non coincide con il reddito fiscale, ma con i compensi percepiti al lordo delle esenzioni fiscali, dedotta la franchigia di 5.000 euro. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, ai fini IVS la base imponibile viene ulteriormente ridotta del 50% sul netto eccedente la franchigia, mentre l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% per le prestazioni non pensionistiche continua ad applicarsi sull’intera eccedenza rispetto ai 5.000 euro.