La ritenuta sulle locazioni brevi arriva alla Corte di Giustizia

| 05/11/2019

La disciplina italiana in materia di locazioni brevi sarà oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia per potenziale contrasto con la normativa euro-unitaria.
Muta ancora il quadro – ormai sempre più intricato – dei rapporti fra l’Amministrazione finanziaria italiana e il colosso delle locazioni brevi Airbnb, questa volta con un punto a favore della società americana. Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 6219/2019, ha ritenuto non irragionevole la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché venga adeguatamente chiarita la conformità della normativa italiana recata dal DL 50/2017 con la Direttiva 2015/1535/Ue, in materia di servizi delle società di informazione, oltre che con i principi di libera prestazione dei servizi e libera concorrenza.
La decisione è solo l’ultima puntata di una lunga controversia che ha visto opposta Airbnb all’Agenzia delle Entrate (si veda “Estesa la responsabilità solidale per le ritenute su locazioni brevi” del 12 agosto 2019); la società, infatti, si è sempre rifiutata di applicare l’art. 4 del DL 50/2017, ovvero la norma che impone a intermediari immobiliari e gestori di piattaforme on line di effettuare la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni percepiti, oltre che di raccogliere e trasmettere tutti i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite. A tal fine, la società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (n. 132395/2017), oltre che la circolare n. 24/2017.
Airbnb ha sempre sostenuto che la normativa italiana (e le fonti sussidiarie, anche interpretative, derivate) fossero state emanate in violazione della Direttiva 1535/2015/Ue, regolante i servizi delle società dell’informazione; secondo la società, in particolare, la normativa italiana sarebbe illegittima in quanto avrebbe introdotto una regola tecnica relativa ai servizi senza aver previamente interpellato la Commissione europea; inoltre, sempre secondo Airbnb, gli obblighi di sostituzione e responsabilità d’imposta, oltre che gli obblighi di informazione sui contratti conclusi, determinerebbero un’ingiustificata violazione del principio di libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza.
Le tesi della società non sono state accolte dal TAR che, con la sentenza n. 2207 del 18 febbraio 2019, aveva respinto i ricorsi. Per il TAR il DL 50/2017 non imporrebbe alcuna “regola tecnica” o “regola relativa ai servizi”, in quanto l’obbligo tributario di applicare la ritenuta non inciderebbe su un provento del servizio di intermediazione, ma esclusivamente su un provento di pertinenza dei proprietari (ovvero, il canone). Secondo il TAR, poi, anche la doglianza relativa alla violazione del principio di libera prestazione dei servizi e di concorrenza sarebbe priva di pregio; gli obblighi imposti dalla normativa, infatti, riguarderebbero tutti gli intermediari, italiani o esteri senza stabile organizzazione in Italia.
Successivamente alla sentenza del TAR, peraltro, la situazione per AirBnb si era fatta, se così può dirsi, ancora più complessa. L’art. 13-quater, comma 1 del DL 34/2019 (c.d. decreto crescita), nell’ambito della rivisitazione della normativa in tema locazioni brevi (con l’introduzione della banca dati delle strutture ricettive) ha esteso la responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni delle locazioni brevi ai soggetti residenti in Italia che appartengono allo stesso gruppo delle società di intermediazione o di gestione dei portali, se privi di stabile organizzazione in Italia.
Ora il Consiglio di Stato con la recente ordinanza ha, invece, accolto le richieste di Airbnb, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia affinché si esprima sulla compatibilità con la Direttiva 1535/2015/Ue degli obblighi informativi e fiscali previsti dalla normativa italiana, introdotti senza una previa notifica alla Commissione europea, e chiarisca se tutti questi obblighi, complessivamente intesi, possano contrastare con le libertà fondamentali dell’Unione e se, più in generale, sia possibile che si “riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e nella riscossione delle imposte”.
Da valutare se il portale telematico sia un servizio dell’informazione
Quest’ultima parte del quesito, probabilmente troppo enfatica nella sua formulazione, sembrerebbe financo esulare dal dubbio sulla compatibilità del DL 50/2017 con il diritto europeo, interessando l’istituto della sostituzione d’imposta nel suo complesso. Si confida, a ogni modo, che la Corte di Giustizia non si spinga così in là nella sua valutazione, ma si limiti a giudicare se la messa a disposizione di un portale telematico per l’intermediazione immobiliare sia qualificabile come servizio dell’informazione, per la cui regolazione sarebbe stata necessaria una previa notifica alla Commissione; circostanza sulla quale, nell’ambito della causa C-390/18, sollevata sempre da Airbnb contro la normativa francese, l’Avvocato generale ha già espresso parere affermativo.