Obbligo tracciabilità stipendi, sia ordinari che sportivi
Dott. Alessio Pistone | 27/03/2026
Nella normativa italiana fu introdotto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di tracciabilità per i pagamenti delle retribuzioni, imponendo ai datori di lavoro l’utilizzo di strumenti che consentono di documentare in modo certo ogni corresponsione. Tale obbligo venne previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, a prescindere dalla durata o dalla tipologia contrattuale. In questo contesto, la firma apposta sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento, mentre eventuali violazioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Con la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021, anche i compensi in ambito sportivo appartengono all’alveo dei redditi di lavoro. A partire dal 1° luglio 2023, infatti, le somme percepite da atleti e collaboratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma assumono la natura di redditi di lavoro subordinato o parasubordinato. Di conseguenza, anche tali compensi risultano attratti nell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.
La finalità della disciplina é quella di contrastare il lavoro irregolare e assicurare maggiore trasparenza nei rapporti tra datore e lavoratore. Il divieto di utilizzo del contante per il pagamento delle retribuzioni rappresenta ormai un principio consolidato nell’ordinamento, con effetti rilevanti sul piano sanzionatorio.
Sul punto interviene nuovamente la Corte di Cassazione, fornendo chiarimenti interpretativi di particolare rilievo, anche alla luce degli orientamenti dell’ispettorato. La vicenda trae origine da un accertamento ispettivo che rileva, tra le varie irregolarità, il pagamento in contanti delle retribuzioni a una lavoratrice con cadenza settimanale. A seguito dell’ispezione viene emessa un’ordinanza-ingiunzione con cui si irroga una sanzione amministrativa determinata in base al numero delle singole erogazioni effettuate in violazione dell’obbligo di tracciabilità. Il datore di lavoro ha proposto opposizione, sostenendo che la sanzione dovrebbe essere calcolata con riferimento alla retribuzione complessiva e non a ciascun pagamento, contestando inoltre l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in luogo di quello giuridico. Tuttavia, sia il giudice di primo grado sia la corte d’appello respingono il ricorso, valorizzando le dichiarazioni della lavoratrice, ritenute coerenti e non contestate, dalle quali emerge chiaramente la corresponsione frazionata della retribuzione.
La Corte di Cassazione conferma integralmente le decisioni dei giudici di merito, chiarendo che l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili riguarda ogni singola erogazione di natura retributiva. Il concetto di retribuzione viene interpretato come obbligazione periodica che, pur avendo generalmente cadenza mensile, può essere suddivisa in più pagamenti. Ne consegue che ciascuna corresponsione effettuata in contanti integra una violazione autonoma.
In tale prospettiva, la sanzione deve essere applicata per ogni singolo pagamento non conforme e non con riferimento all’intero periodo retributivo, in coerenza con la finalità della norma di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari tra le parti. Per quanto concerne il cumulo delle sanzioni, viene esclusa l’applicazione del cumulo giuridico, in quanto le violazioni derivano da comportamenti distinti nel tempo, rappresentati dai singoli pagamenti effettuati. Trova pertanto applicazione il cumulo materiale, con conseguente sommatoria delle sanzioni relative a ciascuna infrazione. Infine, la Corte precisa che l’ordinanza-ingiunzione risulta adeguatamente motivata anche senza una dettagliata esposizione del procedimento di calcolo della sanzione, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali, fermo restando il potere del giudice di verificarne la correttezza in sede di opposizione.