Opzione forfait commerciale per gli ETS
Dott. Alessio Pistone | 20/01/2026
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto una disciplina organica in materia di attività commerciali svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento ai profili fiscali e ai regimi agevolativi applicabili. Gli ETS possono svolgere attività commerciali in via non prevalente, nel rispetto del principio di strumentalità rispetto alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’articolo 79 del Codice del Terzo Settore distingue le attività degli ETS in:
- attività di interesse generale non commerciali, quando svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi;
- attività commerciali, quando svolte con modalità tipiche dell’impresa e con corrispettivi eccedenti i costi.
L’articolo 80 del Codice del Terzo Settore prevede un regime forfetario di determinazione del reddito per gli ETS che:
- siano qualificati fiscalmente come enti non commerciali;
- svolgono attività commerciali in modo secondario e accessorio.
Il reddito imponibile derivante da attività commerciali è determinato applicando coefficienti di redditività forfetari ai ricavi conseguiti, differenziati in base alla tipologia di attività, pur restando fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa fiscale con separata evidenziazione dei proventi di natura commerciale. Tale regime consente una semplificazione degli adempimenti e una riduzione del carico amministrativo, risultando particolarmente vantaggioso per gli ETS di dimensioni contenute.
L’art. 86 del Codice del Terzo Settore introduce un regime forfetario speciale riservato alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed anche alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), laddove queste due tipolgìe esercitino attività commerciali entro determinati limiti di ricavi annui. Il regime di cui all’art. 86 rappresenta uno strumento di particolare interesse per ODV e APS che svolgono attività commerciali marginali, consentendo una gestione fiscale più efficiente e coerente con la natura dell’ente. In tale regime:
- il reddito imponibile è determinato applicando coefficienti di redditività ridotti;
- sono previste importanti semplificazioni contabili;
- l’ente mantiene la qualifica di ETS non commerciale ai fini fiscali.
Quindi la corretta qualificazione delle attività e la scelta del regime fiscale più appropriato richiedono un’analisi puntuale dello statuto, delle modalità operative e dei flussi economici dell’ente. Un’errata qualificazione dell’attività commerciale può comportare la perdita delle agevolazioni fiscali e la riqualificazione dell’ente come commerciale con inevitabile applicazione di sanzioni tributarie.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento diffuso il 31 dicembre 2025, ha reso disponibile una versione aggiornata del modello AA7/10, utilizzato per la richiesta di attribuzione del codice fiscale e per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione dell’attività ai fini IVA da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Come chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria, la revisione delle istruzioni si é resa necessaria per definire le modalità operative di esercizio della opzione per la determinazione forfetaria del reddito da parte degli ETS che avviano un’attività d’impresa di natura commerciale. Tale facoltà trova fondamento nei citati articoli 80 e 86 del Codice del Terzo Settore.
A decorrere dal 1° gennaio infatti, le istruzioni del modello presentano una novità all’interno del Quadro I – “Altre informazioni in sede di inizio attività”, subito dopo la sezione dedicata ai “Dati relativi all’attività esercitata”, é stato infatti inserito un nuovo paragrafo denominato “Opzione regime forfetario degli enti del Terzo Settore”. Poiché il modello AA7/10, allo stato attuale, non contiene un rigo specificamente dedicato alla manifestazione di tale opzione, l’Agenzia ha individuato una soluzione di carattere tecnico per consentire l’acquisizione univoca della volontà dell’ente all’interno dell’Anagrafe Tributaria.
In concreto, gli enti del Terzo Settore che intraprendono un’attività d’impresa commerciale e intendono avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito previsto dagli articoli 80 e 86 del decreto legislativo n. 117/2017 devono compilare il campo “investimenti effettuati dai costruttori”, indicando il valore convenzionale 9999999999, ossia una sequenza composta da dieci cifre nove. Tale indicazione assume la funzione di segnalazione formale dell’opzione esercitata.