Rimborsi forfettari sportivi
Dott. Alessio Pistone | 27/05/2024
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025.
Con riguardo al comparto sportivo, stando alle prime anticipazioni, oltre alla disciplina sul terzo mandato per gli organismi sportivi e all’istituzione della commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche, verrebbero introdotte ulteriori modifiche al D.Lgs. 36/2021 per quanto riguarda il lavoro sportivo. Sotto il profilo fiscale, dovrebbe essere disposta l’abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 53 del TUIR, a norma della quale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione – sulla cui interpretazione l’Agenzia delle Entrate non si è espressa – aveva generato ampio dibattito tra gli operatori del settore non essendo pacifico il suo ambito applicativo (si veda “Il modello CU 2024 accoglie i redditi di lavoro sportivo” del 14 marzo 2024).
La principale novità che risulta dalla bozza di decreto riguarda il volontariato sportivo, rispetto al quale verrebbe introdotto il rimborso forfetario attraverso l’integrale sostituzione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021. Si tratta di una modifica che allontana il settore sportivo dalla disciplina sul medesimo tema dettata dal codice del Terzo settore. Fermo restando che le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, diverrebbe possibile l’erogazione di rimborsi forfetari (finora esclusi) per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili (ciò in luogo dell’attuale autocertificazione fino a 150 euro mensili).
L’erogazione di tali rimborsi forfetari non sarebbe libera, ma potrebbe avvenire solo rispetto alle attività espletate in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., a condizione che detti enti deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti che erogano detti rimborsi sarebbero inoltre tenuti a comunicare i nominativi dei percettori e il relativo importo indicandolo in un’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Viene confermato che i rimborsi forfetari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma, qualora siano erogati nell’area del dilettantismo, gli stessi concorrerebbero al superamento dei limiti di non imponibilità ai fini fiscali (15.000 euro) e contributivi (5.000 euro).
Infine, per meglio coordinare la disciplina del lavoro sportivo con quella sul pubblico impiego, viene integrato l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che non è incompatibile con il rapporto di lavoro dipendente instaurato con la pubblica amministrazione lo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui. Rispetto a tali prestazioni, al posto dell’autorizzazione dell’amministrazione, è sufficiente la comunicazione preventiva. Inoltre, per le prestazioni di lavoro sportivo, la comunicazione all’amministrazione di appartenenza in ordine all’erogazione del compenso da parte del soggetto pubblico o privato (comma 11 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001) è effettuata entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.