Uniemens lavoro sportivo 2026
Dott. Alessio Pistone | 08/04/2026
Proprio ieri l’INPS con il messaggio n. 1213 ha fornito un ulteriore e importante tassello interpretativo per la corretta compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP). Si tratta di chiarimenti che si inseriscono in un contesto normativo profondamente rinnovato negli ultimi anni, anche grazie a un’azione riformatrice incisiva che ha visto l’attuale Governo impegnato nel rendere il sistema previdenziale più coerente, moderno e aderente alle specificità dei diversi settori lavorativi. Le indicazioni operative si rendono necessarie alla luce delle modifiche intervenute in materia di eventi tutelati e contribuzione figurativa, con un conseguente adeguamento delle modalità di esposizione dei dati dichiarativi. In particolare, la peculiarità di queste gestioni previdenziali risiede nella valorizzazione dell’anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale, elemento che comporta una maggiore attenzione nella compilazione dei flussi e una più puntuale rappresentazione delle posizioni assicurative dei lavoratori.
Le nuove istruzioni si concentrano sulla corretta gestione del calendario giornaliero, sulla distinzione tra giorni retribuiti e contribuiti e sulla precisa indicazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio. L’obiettivo é quello di garantire una piena coerenza tra quanto dichiarato dal datore di lavoro e quanto effettivamente accreditato nella posizione previdenziale del lavoratore, riducendo il rischio di errori e contenziosi.
Entrando nel tecnico, un ruolo centrale é attribuito al sottoelemento <TipoCoperturaGiorn>, per il quale vengono ribaditi i codici da utilizzare: “X” per le giornate interamente retribuite, “2” per quelle parzialmente retribuite in presenza di eventi figurativi, “1” per le giornate non retribuite ma coperte figurativamente, “0” per le assenze prive di copertura e retribuzione e “D” per i casi di sola maturazione del diritto, come nel part-time verticale o ciclico. Particolare attenzione deve essere posta nella gestione delle festività e dei riposi: qualora retribuiti devono essere indicati con “X”, diversamente con “0”, anche se coincidono con eventi tutelati.
Per quanto riguarda gli eventi tutelati, emergono indicazioni operative di rilievo. Nei casi di malattia e maternità con pagamento diretto, non é richiesta l’indicazione del codice evento nel calendario giornaliero. Diversamente, per l’infortunio sul lavoro é necessario indicare il codice “INF” associato a una copertura “1” oppure “2” in presenza di integrazione. La malattia segue una logica distinta: i primi tre giorni di carenza devono essere indicati con “X” senza evento, mentre dal quarto giorno in poi occorre valorizzare correttamente i codici “1”, “2” oppure “0”.
Rilevanti anche i chiarimenti sugli elementi riepilogativi poiché i giorni retribuiti sono generalmente pari a 26 per un mese interamente lavorato, con esclusione delle giornate non lavorate in presenza di eventi figurativi senza prestazione mentre i giorni contribuiti coincidono normalmente con quelli retribuiti, salvo rettifiche, fondamentale importanza assumono i giorni utili per i lavoratori part-time o intermittenti che vengono quindi calcolati in base alle ore effettivamente lavorate. Viene infine confermato l’obbligo di compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> in tutti i flussi, anche in assenza di eventi di malattia.
Dal punto di vista pratico, la compilazione del calendario giornaliero richiede una gestione estremamente accurata delle diverse casistiche: per le giornate lavorate e retribuite si utilizza “X” con indicazione di lavoro svolto, mentre per ferie o festività retribuite si mantiene “X” ma senza attività lavorativa. Le giornate prive di retribuzione e copertura devono essere sempre indicate con “0”. In presenza di eventi tutelati, occorre distinguere tra assenze totali, eventi orari e giornate miste, valorizzando correttamente anche i campi accessori. Per i lavoratori intermittenti, le giornate senza prestazione e senza indennità non devono essere dichiarate, mentre per il part-time verticale devono essere inclusi anche i periodi non lavorati ma rilevanti ai fini pensionistici. Le stesse regole trovano applicazione anche per i lavoratori sportivi iscritti al FPSP, a conferma della volontà del legislatore di uniformare e semplificare gli adempimenti.
Tali chiarimenti si pongono in linea con altri approfondimenti già trattati su tematiche previdenziali e dichiarative presenti nella sezione articoli del sito www.StudioMultiservizi.biz contribuendo a costruire un quadro operativo sempre più chiaro per professionisti e operatori del settore. Nel complesso, l’intervento dell’INPS rappresenta un ulteriore passo avanti verso un sistema più trasparente ed efficiente, frutto anche del nuovo indirizzo politico attuato negli ultimi tre anni che sta puntando con decisione sulla semplificazione amministrativa e sulla valorizzazione delle specificità dei diversi comparti lavorativi.