Deduzione contributi pagati all'estero su redditi esteri
Dott. Alessio Pistone | 28/12/2018
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, per gli emolumenti percepiti nell’altro Stato, la base imponibile italiana è decurtata dei contributi obbligatori. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 27 dicembre 2018, le risposte a interpello n. 132 e n. 134, aventi ad oggetto la fiscalità del lavoro dipendente prestato all’estero; le due risposte riguardano, rispettivamente, il regime fiscale degli incentivi all’esodo e la determinazione della base imponibile italiana per i redditi derivanti da prestazioni di lavoro rese all’estero da soggetti residenti in Italia.
La risposta n. 132/2018 esamina il caso di un soggetto assunto da una società italiana e contestualmente distaccato dalla stessa in Argentina, Stato in cui ha trasferito l’attività e la famiglia e, conseguentemente, la residenza ai fini fiscali; la persona e la società hanno alla fine stipulato un accordo transattivo in forza del quale è stata corrisposta una somma una tantum a titolo di incentivo all’esodo e una seconda somma una tantum per la rinuncia, da parte del dipendente, a qualsiasi pretesa nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Nella risposta all’interpello si precisa che, nel caso specifico, tali somme non sono imponibili in Italia in forza del disposto dell’art. 23 del TUIR e della Convenzione Italia-Argentina. Dopo avere, infatti, inquadrato tutte le somme corrisposte tra quelle percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (art. 17 comma 1 lettera a) del TUIR), l’Agenzia delle Entrate ricorda che esse rientrano tra quelle che si considerano per presunzione assoluta imponibili in Italia in capo ai non residenti ai sensi dell’art. 23 comma 2 lettera a) se corrisposte (come nel caso specifico) da un datore di lavoro residente in Italia, indipendentemente dalla circostanza per cui la prestazione sia resa in Italia o all’estero.
Sul fronte convenzionale, tuttavia, tali somme, al pari del TFR, rientrerebbero nell’ambito applicativo dell’art. 15 del modello OCSE sui redditi di lavoro dipendente, replicato in modo fedele dall’art. 15 della Convenzione Italia-Argentina.
Prevedendo la norma che i redditi siano tassati solo nello Stato di residenza del percipiente, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato, e avendo il dipendente sempre svolto la propria attività in Argentina, l’Agenzia delle Entrate ha correttamente riconosciuto l’assenza di ogni obbligo di tassazione in Italia.
La risposta n. 134/2018 ha, invece, ad oggetto una ricercatrice che ha lavorato sino all’inizio di marzo del 2017 presso un istituto di biologia molecolare nel Regno Unito e successivamente a Trieste; avendo la persona acquisito per il 2017 (unitariamente considerato) la residenza fiscale italiana, si è posto il problema di valutare in modo corretto la base imponibile degli emolumenti percepiti all’estero. I problemi sottesi a tale valutazione derivano:
– dall’esenzione dalle imposte sul reddito nel Regno Unito accordata a tali redditi da un’apposita convenzione tra l’istituto e il Fisco inglese;
– dall’assoggettamento degli stessi a una “tassa interna” prelevata sugli stipendi per il finanziamento dell’istituto;
– dalla presenza di ulteriori trattenute a titolo di contributo pensionistico, contributo sanitario, contributo assicurazione vita e contributo assicurazione vita del coniuge.
La prima questione è stata di fatto bypassata, essendo principio generale quello per cui eventuali esenzioni previste dalla normativa interna dell’altro Stato non possono essere riconosciute in Italia in assenza di una previsione espressa nelle norme nazionali o nella Convenzione tra i due Stati. L’Agenzia delle Entrate ritiene, al riguardo, che il reddito debba essere dichiarato in Italia al lordo della “tassa interna”, non essendovi nella normativa nazionale o nella Convenzione Italia-Regno Unito disposizioni che consentono di assumere il reddito di lavoro dipendente al netto di oneri finalizzati al finanziamento interno dell’istituto in cui è inquadrato il lavoratore; né la “tassa interna” è accreditabile ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in quanto non menzionata dalla Convenzione Italia-Regno Unito né, presumibilmente, considerata quale imposta sul reddito.
L’Agenzia delle Entrate ammette, però, che il reddito di fonte estera sia assunto al netto delle contribuzioni obbligatorie ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera e) del TUIR; laddove le trattenute di sopra menzionate non si configurino quali contribuzioni obbligatorie, viene ammessa la deduzione del contributo pensionistico e del contributo sanitario in quanto contribuzioni versate facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Viene, quindi, confermata l’impostazione assunta nella circolare n. 17 del 24 aprile 2015, § 4.7, la quale ha ritenuto corretto scomputare i contributi direttamente nel quadro RC della dichiarazione (che vede, quindi, il reddito di fonte estera già decurtato dei contributi), e non nel quadro RP.
Allo stesso modo, possono essere detratte a norma dell’art. 15 comma 1 lettera f) del TUIR le somme trattenute a titolo di assicurazione vita, mentre nel caso specifico le somme trattenute per l’assicurazione vita del coniuge non sono state riconosciute quale onere detraibile in quanto quest’ultimo non è a carico del contribuente istante.