REDDITI PF 2019 note relative al quadro previdenziale RR

| 18/06/2019

La compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2019 è stata esaminata con la circolare INPS n. 90, pubblicata ieri. Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR). Per gli artigiani e i commercianti concorrono alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, determinate in base alle diverse percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno.
I soci di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, anche la parte del reddito d’impresa della società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Rispetto a tale posizione dell’Istituto si segnala l’orientamento giurisprudenziale che esclude, invece, dal concorso alla base imponibile contributiva delle predette Gestioni i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di alcuna attività lavorativa all’interno di esse (Trib. Pesaro 21 novembre 2017, Trib. Terni 20 novembre 2018 e App. Torino 7 gennaio 2019).
Per la determinazione della base imponibile, occorre far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM, integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a srl dichiarati nel modello REDDITI SC. Le aliquote contributive sono state definite dalla circ. n. 25/2019 e sono pari (fatte salve le riduzioni per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) per gli artigiani, al 24% o al 25%, e per i commercianti, al 24,09% o al 25,09%, sia per il 2018 che per il 2019. Per gli iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo professionale dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal regime di vantaggio o forfetario. I quadri di riferimento nel modello REDDITI PF sono, quindi RE, RH ed LM. La sezione II del quadro RR è strutturata, analogamente agli anni scorsi, in modo tale da dare evidenza a tutti i redditi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata nell’anno in cui hanno concorso al raggiungimento del massimale di reddito (per il 2018 pari a 101.427), oltre il quale non è più dovuta la contribuzione previdenziale, siano essi di lavoro autonomo professionale, oppure redditi diversi da quelli di lavoro autonomo. Così facendo, in caso di svolgimento in un anno di diversi rapporti assoggettati al contributo alla Gestione separata INPS, è possibile verificare i redditi che concorrono al massimale annuo per cui sono già stati versati contributi e, conseguentemente, l’eventuale quota di reddito professionale ancora da assoggettare a contribuzione. Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (art. 14 della L. 22.5.2017 n. 81). Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali. Per il calcolo del saldo e degli acconti, le aliquote contributive per il 2018 e il 2019 sono pari al 25,72%, per i soggetti non iscritti ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati, e al 24%, per gli iscritti ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati. Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97, i termini per i pagamenti fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi si applicano anche ai versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti e dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, fissati al 1° luglio 2019 o al 31 luglio 2019 e al 2 dicembre 2019. Peraltro, tali soggetti potrebbero beneficiare di eventuali proroghe che dovrebbero essere disposte in dipendenza dei ritardi con cui sono stati messi a disposizione gli strumenti applicativi degli ISA.