Dietrofront sul forfetario, nessuna determinazione analitica del reddito – Corrispettivi telematici anche per i forfetari dal 2020
Dott. Alessio Pistone | 25/10/2019
Tra gli interventi al regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, menzionati nel documento programmatico di bilancio inviato all’Ue, risultava l’introduzione di un regime analitico di determinazione del reddito (si veda “Restyling del regime forfetario nella prossima legge di bilancio” del 19 ottobre 2019).
È di ieri, tuttavia, l’annuncio di un passo indietro: la prossima legge di bilancio, infatti, non modificherà l’attuale criterio forfetario di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva (del 15% o del 5%), mantenendo quindi l’applicazione di coefficienti di redditività differenziati in base alla tipologia di attività.
La conferma arriva dal Viceministro all’Economia, Antonio Misiani, che, dall’assemblea di Confesercenti, ha precisato che sul regime forfetario fino ai 65.000 euro “abbiamo ascoltato il mondo delle partite IVA, ci siamo confrontati con loro” ed “ha prevalso la scelta di assoluto buonsenso di proseguire con il regime forfetario di determinazione dei costi per semplificare la vita dei contribuenti”.
Per Luigi Marattin, esponente di Italia Viva, “sono stati evitati significativi inasprimenti del sistema fiscale per le partite IVA fino a 65.000 euro di fatturato. Che non saranno tenute a tenere la contabilità analitica, ma potranno continuare a dedurre forfettariamente i costi come hanno sempre fatto, evitando inutili complicazioni”.
La notizia è stata accolta con favore dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come emerge dal comunicato stampa diffuso ieri. Resta il nodo già evidenziato al precedente Governo e alla precedente maggioranza – come sottolinea Massimo Miani, Presidente del CNDCEC – “dell’impossibilità di fruire delle agevolazioni anche da parte di chi svolge l’attività in forma associata, impossibilità che si trasforma in un incentivo implicito alla disgregazione, in un contesto che invece richiederebbe incentivi alle aggregazioni”.
Per il resto dovrebbero essere confermati gli altri interventi sul regime forfetario riguardanti:
– i requisiti d’accesso, attraverso la reintroduzione delle limitazioni circa il possesso dei beni strumentali ed il sostenimento di spese per lavoro dipendente, entrambe entro il limite di 20.000 euro (confermato, invece, il limite di ricavi e compensi fino a 65.000 euro);
– le cause ostative, con la reintroduzione dell’esclusione dal regime per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
– l’introduzione di un regime premiale a fronte dell’adesione su base volontaria alla fatturazione elettronica (sebbene non risulti ancora definito, i benefici potrebbero riguardare l’esonero da alcuni requisiti d’accesso).
“Nuovi” limiti da valutare sul 2019
I limiti su beni strumentali, sostenimento di spese per lavoro dipendente e possesso di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati entreranno in vigore, se confermati, dal prossimo 1° gennaio 2020 e, se verranno strutturati in modo analogo alle disposizioni limitative in vigore fino al periodo d’imposta 2018, dovranno essere verificati sulla base dei risultati dell’anno precedente, ossia del 2019.
Conseguentemente, i soggetti interessati ad applicare il regime nel 2020 dovrebbero verificare sin d’ora i citati limiti ed, eventualmente, mettere in atto i comportamenti conseguenti per evitarne il superamento, ad esempio, differendo le spese per l’acquisto di beni strumentali che, se sostenute, farebbero superare la soglia di 20.000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi entrerà in vigore anche per i soggetti passivi IVA che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, compresi coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.
Infatti, nonostante questi ultimi non addebitino l’IVA in rivalsa e siano esonerati dalla fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, non beneficiano, allo stato attuale, di una specifica esclusione ai fini dei “corrispettivi telematici”. Dal 2020, dunque, saranno tenuti ad adempiere i nuovi obblighi nel rispetto della disciplina generale dettata dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.
Tale disposizione prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (commercio al dettaglio e attività assimilate), rinviando ad apposito decreto l’individuazione delle ipotesi di esclusione. Tuttavia, gli esoneri individuati dal relativo decreto attuativo (DM 10 maggio 2019) hanno carattere oggettivo, essendo riferiti a determinate categorie di operazioni, senza che sia attribuita rilevanza al regime fiscale adottato dai soggetti interessati.
Il medesimo art. 2 del DLgs. 127/2015 stabilisce che i nuovi adempimenti “telematici” sostituiscono sia la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72, sia le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale. La circostanza che i soggetti in regime forfetario siano esonerati dall’annotazione dei corrispettivi non comporta, però, una loro eventuale esclusione dai nuovi obblighi. Infatti, come precisato in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 pone “una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere – in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri” (si veda ris. n. 47/2019).
Pertanto, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che si avvalgono del regime forfetario e che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (es. prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico) saranno tenuti ad assolvere i nuovi adempimenti, salvo che rientrino tra le esclusioni di cui al DM 10 maggio 2019. Ad esempio, laddove effettuino operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (esonerate ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DM citato) non saranno tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei relativi corrispettivi. In tal caso, però, essendo esonerati anche dall’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, dovranno annotare i corrispettivi in apposito registro cronologico, secondo le modalità di cui all’art. 24 del DPR 633/72 (ritenendosi applicabili i chiarimenti resi con ris. n. 108/2009 per i contribuenti “minimi”, confermati con circ. n. 9/2019 per i forfetari).
Al di fuori degli esoneri previsti, però, essi dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi e rilasciare il documento commerciale, fermo restando l’obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Nel caso dei forfetari, la fattura potrà essere sia cartacea che elettronica e dovrà riportare l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento.
Non è chiaro se tali soggetti potranno fruire della semplificazione riconosciuta con la risposta a interpello n. 149/2019, secondo cui il soggetto passivo può scegliere di certificare le operazioni mediante fattura, anche emessa su base volontaria, in sostituzione dei nuovi adempimenti telematici. La risposta citata, infatti, nel riconoscere tale possibilità, richiamava l’obbligo di fatturazione elettronica.
Da verificare eventuali esclusioni oggettive
Va precisato, infine, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 (c.d. “fase transitoria”), i soggetti in regime forfetario potranno ancora fruire di una serie di semplificazioni (al pari degli altri soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro). In particolare, essi potranno:
– trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (dunque oltre il termine ordinario di 12 giorni), senza l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015, utilizzando eventualmente gli strumenti alternativi ai registratori telematici individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 236086/2019;
– assolvere l’obbligo di memorizzazione giornaliera continuando a utilizzare i registratori di cassa e a emettere scontrino o ricevuta fiscale, fintanto che non si saranno dotati dei registratori telematici.
Resta ferma, inoltre, la possibilità di assolvere i nuovi adempimenti, ove possibile, mediante la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.