Tassazione delle holding su dividendi ed utili 2026

| 28/10/2025

Nel disegno di Legge di Bilancio 2026 presentato dal Governo é stata inserita una disposizione che modifica in modo significativo la disciplina fiscale relativa ai dividendi percepiti da società. L’obiettivo della norma é ridefinire i criteri per l’applicazione del regime di parziale esenzione previsto dagli articoli 59 e 89 del TUIR, introducendo un requisito minimo di partecipazione del 10% nel capitale della società che distribuisce gli utili.

Attualmente, i dividendi percepiti dalle società di capitali beneficiano, in via generale, dell’esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95%, ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR. Con la manovra 2026, tale agevolazione non sarà più automatica ma potrà essere applicata solo alle partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale sociale della partecipata. La soglia potrà essere raggiunta anche considerando le partecipazioni indirette, possedute tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. Tuttavia, nel calcolo complessivo dovrà essere tenuto conto della cosiddetta “demoltiplicazione” derivante dalla catena di controllo: in pratica, il peso percentuale della partecipazione si riduce progressivamente lungo la struttura societaria.

La nuova regola, se confermata nel testo definitivo della legge di Bilancio, entrerà in vigore a partire già dal 1° gennaio 2026; quindi si applicherà già alle distribuzioni di utili, riserve e altri fondi derivanti da utili degli esercizi 2025 e precedenti e deliberate appunto nel 2026. E’ inoltre previsto che, ai fini del calcolo degli acconti d’imposta per il periodo successivo al 2025, le imprese debbano considerare l’imposta teorica che risulterebbe dall’applicazione delle nuove disposizioni. Il nuovo limite del 10% riguarderà anche i dividendi provenienti da società estere, con l’obiettivo di uniformare il trattamento fiscale dei redditi da partecipazioni, indipendentemente dal luogo di residenza della società che distribuisce gli utili. Si tratta di una modifica strutturale che avvicina il sistema italiano ai modelli già adottati in diversi Paesi europei. La norma conferma che il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà emanare uno o più decreti di coordinamento per armonizzare la nuova disciplina con le altre norme del sistema tributario.

Il nuovo articolo 18 del DDL Bilancio 2026, rubricato “Modifiche alla disciplina dei dividendi”, interviene direttamente sugli articoli 59 e 89 del TUIR. Le principali modifiche possono essere sintetizzate come segue:

  • Articolo 59, comma 1 – viene introdotto il requisito della partecipazione minima del 10% per l’applicazione del regime di parziale esclusione, esteso anche alle partecipazioni indirette tramite società controllate.
  • Articolo 89, comma 2 e 3 – la stessa condizione è replicata per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e per quelli provenienti da soggetti esteri, sempre con riferimento alla soglia del 10%.

La misura rappresenta un cambiamento significativo per le holding e le società di investimento che detengono partecipazioni di entità limitata, inferiori al 10%. In questi casi, la quota di utile distribuito non potrà più beneficiare della parziale detassazione e diverrà integralmente imponibile, con un inevitabile incremento del carico fiscale.

Le holding dovranno pertanto:

  • rivedere le proprie strutture partecipative, per valutare eventuali operazioni di razionalizzazione o fusione volte a superare la soglia del 10%;
  • monitorare attentamente le distribuzioni di utili deliberate a partire dal 2026;
  • adeguare i calcoli degli acconti d’imposta tenendo conto del nuovo criterio di tassazione.

L’intervento del Governo si inserisce in un più ampio disegno di razionalizzazione della fiscalità dei redditi societari, volto a premiare le partecipazioni di medio-lungo termine e a contrastare la frammentazione del capitale. Pur comportando un incremento d’imposta per alcune realtà minori, la misura tende a rafforzare la coerenza del sistema tributario e a favorire una maggiore stabilità delle strutture partecipative. In continuità con le politiche di semplificazione e riequilibrio fiscale già avviate nel 2025, la riforma rappresenta un ulteriore passo verso un’imposizione più selettiva e orientata alla crescita delle imprese che investono in modo strutturale in attività reali nel tessuto produttivo italiano.