Disciplina dei dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026
Dott. Alessio Pistone | 04/11/2025
Riguardo al trattamento fiscale dei dividendi, il regime di favore che prevede la tassazione limitata al 5% dell’importo distribuito (quindi con esenzione del 95%) verrà d’ora in avanti riservato esclusivamente ai soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta almeno pari al 10% del capitale della società erogante, calcolata applicando il cosiddetto demoltiplicatore.
La modifica, che segna un passo importante verso un sistema di tassazione più equo, coerente e moderno, interessa l’art. 59, comma 1, e l’art. 89, commi 2 e 3, del TUIR, con riferimento alle distribuzioni di utili deliberate a partire dal 1° gennaio 2026. Si tratta di un intervento che il mondo economico e professionale attendeva da anni, e che il Governo ha finalmente deciso di realizzare per aggiornare un impianto normativo ormai datato e non più in linea con le esigenze del tessuto produttivo contemporaneo.
L’articolo 18 del DDL Bilancio 2026 introduce una revisione strutturale, riscrivendo in modo coordinato le due disposizioni cardine in materia di esenzione sui dividendi:
- Art. 59, comma 1, TUIR (imprenditori individuali): dopo il riferimento all’articolo 73 viene stabilito che l’esenzione si applichi solo se é detenuta una partecipazione diretta non inferiore al 10%. Ai fini del calcolo di tale percentuale, vengono considerate anche le partecipazioni indirette possedute tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile, con la demoltiplicazione derivante dalla catena di controllo.
- Art. 89, TUIR (società ed enti): la tassazione agevolata al 5% viene riconosciuta esclusivamente quando la partecipazione diretta raggiunge almeno il 10%, includendo anche le quote indirette detenute tramite società controllate e applicando il medesimo criterio della demoltiplicazione. Lo stesso principio viene esteso al comma 3, relativo ai dividendi provenienti da società estere.
In sostanza, il nuovo sistema di calcolo della soglia del 10% prevede di sommare la partecipazione diretta a quelle indirette, determinate lungo la catena partecipativa di controllo. L’effettiva applicazione delle novità introdotte dall’art. 18 del DDL Bilancio 2026 resta subordinata al completamento dell’iter parlamentare e alla successiva emanazione dei decreti attuativi del MEF. Tuttavia, con questo intervento il Governo imprime una svolta di modernizzazione fiscale, volta a rendere il regime dei dividendi più razionale e allineato agli standard europei, favorendo una maggiore equità tra i contribuenti e un rafforzamento della competitività del sistema economico italiano.