Nuove semplificazioni 2026 per il passaggio generazionale dei beni
Dott. Alessio Pistone | 12/12/2025
La Legge 2 dicembre 2025 n. 182 si inserisce in un più ampio disegno riformatore con cui il Governo ha inteso affrontare in modo concreto alcune delle criticità strutturali che, da decenni, caratterizzano il passaggio generazionale dei beni, in particolare quelli immobiliari. La difficoltà di garantire continuità, certezza giuridica e rapidità nei trasferimenti successori rappresenta da sempre un ostacolo alla stabilità patrimoniale delle famiglie e alla circolazione dei beni nel sistema economico. In questo contesto, il Governo ha dimostrato una rinnovata attenzione verso le esigenze reali di cittadini e imprese, intervenendo su procedure spesso complesse e frammentate che, nel tempo, hanno alimentato contenzioso, incertezza e rallentamenti nelle operazioni immobiliari legate alle successioni.
La Legge n. 182/2025, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, contiene infatti anche rilevanti novità in materia di accettazione dell’eredità, proprio con l’obiettivo di agevolare e rendere più lineare il passaggio generazionale dei patrimoni.
L’articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell’accettazione di eredità, modificandone le modalità operative nei casi di accettazione tacita e di acquisto della qualità di erede conseguente a una accettazione con beneficio di inventario non perfezionata nei termini di legge. Si tratta di un intervento mirato, che risponde a una problematica storica spesso riscontrata nella prassi notarile e professionale.
Ai sensi dell’articolo 2648, primo comma, del codice civile, la trascrizione dell’accettazione di eredità risulta obbligatoria quando comporta l’acquisto o la liberazione da diritti reali su beni immobili, nonché nel caso di legati aventi il medesimo oggetto. La norma richiama i numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 c.c., relativi ai trasferimenti di proprietà immobiliare, alla costituzione o modifica di diritti reali quali usufrutto, superficie ed enfiteusi, nonché alla disciplina di servitù, diritti di uso e di abitazione.
Nel quadro normativo precedente, la trascrizione si fondava esclusivamente su una dichiarazione del chiamato all’eredità contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Analoga rigidità caratterizzava la disciplina dell’accettazione tacita, che spesso generava incertezze applicative e rallentamenti nei passaggi di proprietà, con evidenti riflessi negativi sulla gestione del patrimonio familiare.
L’accettazione tacita, disciplinata dall’articolo 476 c.c., si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone in modo inequivocabile la volontà di accettare l’eredità e che non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede. Proprio su questa fattispecie, storicamente fonte di contenzioso, il Governo ha deciso di intervenire per favorire maggiore chiarezza e semplificazione.
L’articolo 41 della legge introduce infatti un periodo aggiuntivo al terzo comma dell’articolo 2648 c.c., ampliando le ipotesi in cui l’accettazione di eredità può essere trascritta nei registri immobiliari. La nuova disposizione consente la trascrizione non solo nei casi di accettazione tacita ex articolo 476 c.c., ma anche quando l’acquisto della qualità di erede derivi dal mancato compimento dell’inventario o dalla mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini previsti dall’articolo 485 c.c.
Quest’ultimo articolo stabilisce che il chiamato all’eredità, qualora sia nel possesso dei beni ed abbia accettato con beneficio di inventario, deve redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla conoscenza della devoluzione ereditaria. Il termine può essere prorogato dal tribunale, entro il limite massimo di ulteriori tre mesi, in presenza di gravi circostanze.
Decorso inutilmente tale termine, oppure in caso di mancata dichiarazione entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario circa la volontà di accettare o rinunciare all’eredità, il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Anche queste situazioni, da sempre critiche nella gestione dei patrimoni familiari, vengono ora ricondotte a una disciplina più chiara e trascrivibile.
La riforma stabilisce che tanto l’accettazione tacita quanto l’acquisto della qualità di erede nei casi sopra descritti devono risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A tali condizioni, la trascrizione nei registri immobiliari può essere validamente richiesta, rafforzando la certezza dei traffici giuridici e agevolando il passaggio generazionale dei beni immobili.
In linea con l’approccio pragmatico adottato dal Governo, la disposizione precisa infine che la dichiarazione sostitutiva può essere resa non solo dall’erede, ma anche da un suo successore a titolo universale, ampliando ulteriormente le possibilità operative e riducendo gli ostacoli burocratici che, in passato, hanno spesso complicato la gestione delle successioni.