Rottamazione quinquies: CI SIAMO!!!
Dott. Alessio Pistone | 24/12/2025
La nuova rottamazione quinquies si inserisce in un percorso di riforma coerente e strutturato che testimonia, ancora una volta, la determinazione del Governo nel dare concreta attuazione agli impegni assunti in campagna elettorale. La costanza con cui l’Esecutivo sta intervenendo sul sistema della riscossione, ampliando progressivamente gli strumenti di definizione agevolata e offrendo soluzioni sostenibili ai contribuenti in difficoltà, conferma una chiara volontà politica: Favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie senza penalizzare cittadini e imprese. Si tratta di un’azione improntata al pragmatismo e alla responsabilità, che mira a ristabilire un rapporto pià equilibrato tra Fisco e contribuente, nel solco delle promesse di semplificazione, equità e sostegno al tessuto economico del Paese.
Rientrano nella definizione agevolata i debiti originati dal mancato pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, comprese quelle emerse a seguito dei controlli automatizzati e formali disciplinati dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972. La misura interessa anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non richiesti a seguito di atti di accertamento. Tali carichi possono essere estinti senza il pagamento di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora di cui all’articolo 30 del DPR n. 602/1973, somme aggiuntive previste dal decreto legislativo n. 46/1999, né dell’aggio maturato ai sensi del decreto legislativo n. 112/1999. Il contribuente dovrà versare esclusivamente le somme a titolo di capitale, oltre alle spese sostenute per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle di pagamento.
La rottamazione quinquies si applica ai debiti iscritti a ruolo che derivano dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 ed il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure mediante un piano di rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Le prime tre rate scadranno rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Le rate successive, dalla quarta alla cinquantunesima, avranno scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027. Le ultime tre rate sono previste per il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento dilazionato, sulle somme residue non troveranno applicazione le ordinarie regole sulla rateazione previste dall’articolo 19 del DPR n. 602/1973 ma matureranno interessi al tasso annuo del 4% a decorrere dal 1° agosto 2026 benché il Governo stia lavorando su un emendamento per abbattere ulteriormente il tasso annuo al 3%.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione metterà a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata online, tutte le informazioni utili per individuare i carichi che possono essere oggetto di definizione e l’adesione alla rottamazione dovrà essere formalizzata mediante una dichiarazione telematica da presentare entro il 30 aprile 2026, secondo le modalità che l’agente della riscossione renderà note sul proprio sito istituzionale. Nella domanda il debitore dovrà indicare anche il numero di rate prescelto, entro il limite massimo consentito dalla norma, attualmente ancora in fase di bozza. Nella dichiarazione dovrà inoltre essere segnalata l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare agli stessi. I procedimenti giudiziari saranno sospesi dal giudice, previa presentazione della dichiarazione, fino al pagamento della prima o unica rata. Nel calcolo delle somme dovute si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica. Anche i contribuenti che abbiano già integralmente pagato tali importi, a seguito di versamenti parziali precedenti, dovranno comunque presentare la dichiarazione di adesione per beneficiare degli effetti della definizione. Dalla data di presentazione della domanda, con riferimento ai carichi definibili, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni in corso. Inoltre, non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviate nuove azioni esecutive. Le procedure già avviate non potranno proseguire, salvo il caso in cui il primo incanto si sia già concluso con esito positivo.
Ai fini della chiusura dei giudizi pendenti, la definizione si considera perfezionata con il versamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione. L’estinzione del giudizio verrà dichiarata d’ufficio dal giudice, a seguito della presentazione della documentazione comprovante l’adesione e il pagamento, da parte del debitore o dell’ente creditore. Soprattutto va evidenziato che la chiusura del contenzioso comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti adottati nel corso del processo che non siano divenuti definitivi. Quindi il debitore non verrà considerato inadempiente ai fini delle verifiche previste dagli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e continuerà a beneficiare delle disposizioni utili al rilascio del DURC, secondo quanto previsto dall’articolo 54 del decreto-legge n. 50/2017.