Cessione credito locazioni
Dott. Alessio Pistone | 21/06/2021
L’art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo. Da un lato viene prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020; dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti. Inoltre viene introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020. Nell’articolo non tratteremo le misure per il settore del turismo che ha condizioni specifiche.
Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda sia i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”) che gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, cambiano:
- sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
- sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.202031.3.2021 con quello riferito al periodo “prepandemia” 1.4.2019 – 31.3.2020;
- sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.
Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.
Per i mesi da gennaio a maggio 2021 quindi il credito d’imposta spetta:
- nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- nella misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Attenzione: Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”.