Prestazioni occasionali reintroduzione 2022

| 12/01/2022

Il lavoro occasionale che tutti conosciamo bene é sempre stato identificato con quelle prestazioni sporadiche che in modo non continuativo e non professionale vengono svolte da soggetti privi di partita iva. Questa disciplina entrata in vigore nel lontanissimo 2003 con al “Legge Biagi” ossia il D.lgs. N. 276/2003 già riformata dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero“ ed infine parzialmente abrogata  nel 2017 con il D.L. n. 50 all’articolo 54-bis intitolato “disciplina del libretto famiglia, contratto di prestazione occasionale” che introdusse la nuova disciplina sul lavoro accessorio.

Quindi già dal 2017 non era più possibile lavorare in continuità e/o con professionalità emettendo una semplice ricevuta con ritenuta al 20% anche se in completa evasione previdenziale e cioé senza attivare la procedura “presto” obbligatoria prevista sul portale inps, tale pratica é stata ancora messa in atto fino almeno allo scorso dicembre 2021. Ora il decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio 2022, ha introdotto una serie di obblighi comunicativi ulteriori. In particolare, la normativa ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal articolo 13 D.L. n. 146/2021 conv. in L. 215/2021. Il lavoro occasionale muore definitivamente venendo assorbito dal già esistente lavoro intermittente per il quale l’art. 15.3 D.lgs. 81/2015 prevede che: “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro é tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie“.

A chiarire la dinamica di questo profondo reinquadramento lavorativo é intervenuto l’ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 29 del 11 gennaio 2022 https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/documents/nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf che ne esplicita l’ambito di applicazione.

I soggetti obbligati sono esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori; mentre dal lato del prestatore, come già affermato, interessa tutti i lavoratori che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e i cui compensi occasionali rientrano nel regime fiscale dei redditi diversi. Restano escluse:

  • Le collaborazioni coordinate e continuative già ricadenti sotto l’obbligo di emissione del cedolino paga mensile;
  • Le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del “libretto famiglia” e “contratto di prestazione occasionale” operanti a seguito della riforma citata in introduzione “job act” in quanto la normativa già prevede specifiche modalità di comunicazione mediante la piattaforma informatica inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’inps;
  • Le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime iva, la stessa rientrerà nell’ambito;
  • I lavoratori “intermediati da piattaforma digitale”, in tal caso il committente ha obbligo di comunicazione entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

L’obbligo vige dal 21 dicembre 2021 entrata in vigore della disposizione o, anche per tutti quei rapporti avviati prima e ancora in corso alla data di emanazione della nota (11 gennaio 2022). Infatti per tutti questi rapporti la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. Compreso; mentre per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Tuttavia nell’intervallo di tempo in cui il ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti è messo a disposizione un indirizzo email da ciascun ispettorato competente territoriale in ragione del luogo in cui si svolge la prestazione, così come da elenco allegato alla “Nota 29” citata. L’ ispettorato sancisce anche i contenuti minimi del testo dell’email, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa, e sono:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale di compimento opera o servizio;
  • il compenso qualora sia stato stabilito prima dell’incarico.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. I chiarimenti dell’ispettorato si concludono confermando che le sanzioni già previste fino a 2500,00 euro per ogni omissione di comunicazione effettuata.

Infatti la “Nota 29” stabilisce che le modalità di comunicazione, previste dall’art. 15 D.lgs. 81/2015, già applicate ai rapporti di lavoro intermittenti sono:

  • Invio di una e-mail a indirizzo di posta certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it allegando il modello “uni-intermittente” compilato in ogni sua parte. L’invio dell’email non è necessario mediante pec, ma consigliamo di inviarla mediante poste elettronica certificata.
  • Invio per il tramite del servizio informatico messo a disposizione sul portale cliclavoro.gov.it (in sede di aggiornamento per accludere anche le occasionali).
  • Invio di un sms al numero +39.3399942256, viene ritenuta una modalità eccezionale in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. In ogni caso al fine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’sms è necessario che lo steso si registri precedentemente al portale cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello. Solo in questo modo gli organi di vigilanza potranno verificare l’esatto adempimento dell’obbligo.
  • App lavoro intermittente disponibile per smartphone e tablet.

E’ importantissimo sottolineare che, come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27, l’adempimento é duplice perché la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione (purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) utilizzando il modello di comunicazione “uni-intermittente”, non sostituisce in alcun modo la trasmissione preventiva del modello “unilav” di assunzione che a differenza della comunicazione “uni-intermittente” deve essere inviato nei 5 giorni precedenti l’inizio del rapporto.