Obbligo di esibizione dei DDT in esportazione

| 28/01/2013

Spetta al contribuente dimostrare, con qualsiasi mezzo idoneo, che le merci oggetto di cessione intracomunitaria siano fisicamente transitate dall’Italia allo Stato membro di destinazione, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione nelle fatture e nei documenti di trasporto della natura intracomunitaria della cessione. Anche per la dimostrazione della buona fede del cedente, inoltre, occorre una prova adeguata, non limitata all’apparente regolarità del cessionario estero. In assenza di tali dimostrazioni, le cessioni sono da assoggettare all’IVA, secondo l’ordinario regime impositivo. È quanto ribadito dalla Suprema Corte, con la sentenza del 24 gennaio 2013, n. 1670.
La questione esaminata dai Giudici di piazza Cavour attiene, ancora una volta, alla prova della cessione intracomunitaria, che il contribuente è tenuto a fornire al fine di poter beneficiare della non imponibilità ai fini IVA. Occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993, costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili quelle a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta. Come ripetutamente ribadito dalla Cassazione, l’elemento strutturale della cessione intracomunitaria è la movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro, sicché la sua assenza impedisce il riconoscimento del carattere intracomunitario dell’operazione e, quindi, la sua non imponibilità ai fini IVA (cfr. Cass. 13457/2012).
In base ai principi di riparto dell’onere probatorio di cui all’articolo 2697 c.c., gli Ermellini hanno più volte stabilito che grava sul contribuente la dimostrazione del transfer intracomunitario delle merci oggetto di fatturazione in regime di non imponibilità, atteso che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti che legittima la deroga all’ordinario regime impositivo è a carico di chi invoca tale deroga (cfr. Cass. 20575/2011, 3603/2009, 21956/2010).
Anche la giurisprudenza comunitaria, peraltro, pone in capo al contribuente l’onere di dimostrare il predetto trasferimento delle merci, ai fini della non imponibilità, ma gli Stati membri, nel richiedere tale prova di trasporto intracomunitario dei beni, non possono oltrepassare i principi generali del diritto e, in particolare, il principio di proporzionalità (cfr. sent. del 7 dicembre 2010, causa C-285/09; sent. del 27 settembre 2007, causa C-146/05; sent. del 27 settembre 2012, causa C-587/10).
La Cassazione, nella parte motiva della pronuncia in commento, ha stabilito che al cedente non può certamente essere richiesto di svolgere attività investigativa sul cessionario, ma questi è tenuto ad utilizzare l’ordinaria diligenza dell’operatore commerciale professionale, verificando le caratteristiche di affidabilità della controparte, in modo tale da procurarsi quei mezzi di prova necessari, se non a dimostrare, quantomeno a non lasciare dubbi circa l’effettività dell’operazione e la sua buona fede (cfr. Cass. 13457/2012).
Per quanto concerne, in particolare, la buona fede, la Cassazioneha osservato che la prova di cui è onerato il contribuente non deve essere volta a dimostrare l’assenza di malafede, ma, in prima battuta, l’effettività del trasferimento intracomunitario e, qualora esso non vi sia stato, l’inganno in cui è stato tratto il contribuente, che, tuttavia, deve aver posto in essere tutte le possibile cautele per evitare tale aggiramento.
Nel caso di specie, il cedente aveva indicato sia nelle fatture sia nei documenti di trasporto che si trattava di operazioni intracomunitarie e, quindi, non aveva applicato l’IVA. A seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione finanziaria, però, era successivamente risultato che la movimentazione delle merci cedute era avvenuta soltanto all’interno del territorio nazionale. Il contribuente si era giustificato sostenendo di aver desunto la regolarità del cessionario dall’assenza di (non meglio precisate) segnalazioni pregresse a suo carico, dalla tempestività dei pagamenti e dall’assenza di anomalie nei vettori utilizzati. I giudici di merito, però, avevano deciso che tali elementi non fossero sufficienti a ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente. Alla stregua dei principi di legittimità sopra riportati,la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione del collegio d’appello.
L’individuazione dell’idonea prova richiesta ai fini della non imponibilità della cessione intracomunitaria, del resto, è una questione di merito, che deve essere affrontata dal giudice tributario in relazione agli elementi circostanziali di ogni singola vicenda (cfr. Cass. 8132/2011). Nel caso di specie, il giudice di merito non aveva ritenuto sufficienti quelli offerti dal contribuente. La Cassazione, in passato, ha osservato invece che sono elementi idonei quelli “che non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto”, come la “presenza di strutture operative, di clientela, di capacità commerciale, pubblicità, giro d’affari, eccetera” (Cass. 10414/2011).