Abrogazione delle SSDRL lucrative, mai entrate in vigore

| 09/07/2018

Il decreto «dignità» ne abroga l’intera disciplina, destinando le risorse previste per la sua attuazione a favore delle società sportive non lucrative. Il decreto “dignità”, approvato dal Consiglio dei Ministri, abroga l’intera disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL), nuovo soggetto giuridico istituito a decorrere dal 2018 dall’art. 1 commi da 353 a 361 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Il ricorso a questa tipologia societaria avrebbe consentito di beneficiare di talune agevolazioni fiscali. Alle SSDL, infatti, erano riconosciute la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle società (IRES), quindi il 12 anziché il 24%; l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
Viene travolta dal decreto “dignità” anche la particolare disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative che sarebbero state instaurate dalle predette società. Era stabilito che per le SSDL non operasse l’art. 2 comma 1 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 in merito all’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
In sostanza, per le collaborazioni che le nuove società avrebbero instaurato non sarebbero state applicate le norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, sarebbe stato necessario un apposito intervento del CONI volto a individuare le prestazioni che potevano beneficiare della normativa (si veda “Nuove collaborazioni in ASD e SSD in attesa della delibera del CONI” del 29 maggio 2018).
Con l’intervento vengono anche meno le criticità che aveva sollevato il trattamento IRPEF dei compensi percepiti per tali rapporti di collaborazione. Era, infatti, previsto che:
– per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi avrebbero rappresentato per i percettori redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR;
– per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi avrebbero rappresentato per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.
Allo stesso modo viene eliminata l’agevolazione contributiva di cui le SSDL avrebbero beneficiato in relazione ai rapporti di collaborazione instaurati, consistente nel versamento di una contribuzione in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore, per il periodo 2018-2022.
Le risorse ricavate dall’abrogazione della predetta normativa (pari a quelle che sarebbero state impiegate per la sua attuazione e derivanti dalla riduzione dell’aliquota IRES, dell’aliquota IVA per i servizi sportivi resi da tali società e dei contributi previdenziali per i collaboratori coordinati e continuativi che avrebbero operato a favore delle società) sono destinate a un apposito fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (non lucrative).