Accertamento su avviamento senza metodo forfettario

| 15/11/2018

Con la sentenza n. 24064/2018 della Corte di Cassazione si evince che nel caso di atti di cessione d’azienda, il criterio “forfetario” di calcolo del valore dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro, utilizzato dagli uffici in forza della comunicazione di servizio 25 luglio 2003 n. 52, che richiama il metodo di cui all’art. 2 comma 4 del DPR 460/96, ha un valore meramente indiziario, tale per cui, laddove il contribuente offra adeguata illustrazione delle metodologie valutative in base alle quali è pervenuto a diversa valutazione, l’eventuale accertamento basato sulla mera applicazione delle risultanze del metodo matematico forfetario, senza adeguata motivazione in merito alle ragioni per le quali l’ufficio ritiene invece non attendibili le stime delle parti che hanno portato ai valori dichiarati in atto, appare viziato da una palese carenza di motivazione.
L’art. 2 comma 4 del DPR 460/96 prevedeva che il valore di avviamento delle aziende fosse determinato, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata sulla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuta la cessione, moltiplicata per tre, fermo restando che: la percentuale di redditività non poteva essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo; il moltiplicatore doveva essere ridotto da tre a due nei casi in cui ricorreva almeno una delle seguenti situazioni:
– l’attività fosse iniziata entro i tre periodi di imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
– l’attività non fosse stata esercitata, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
– qualora l’attività fosse svolta presso locali condotti in locazione, la durata residua del relativo contratto di locazione risultasse inferiore a 12 mesi.
Ancorché a livello normativo il disposto dell’art. 2 comma 4 del DPR 460/96 non sia più in vigore, già con la comunicazione di servizio 25 luglio 2003 n. 52 l’Agenzia delle Entrate specificò che, in caso di atti di cessione d’azienda, il valore dell’avviamento poteva essere determinato secondo il metodo di calcolo previsto dall’art. 2 comma 4 del DPR 460/96.
Il chiarimento di prassi interna avrebbe dovuto essere utilizzato sin dal principio dagli uffici per quello che si palesava: l’autorizzazione a fare riferimento a quel criterio di calcolo forfetario per individuare una sorta di “valore standard” da utilizzare in sede di controllo (per selezionare quali atti sottoporre prioritariamente ad approfondimenti di verifica) e una sorta di “valore di partenza” da utilizzare eventualmente anche in sede di contraddittorio con il contribuente nell’ambito della procedura di accertamento con adesione.
La prassi di questi anni ha però dimostrato che non sono mancati i casi in cui questo criterio di calcolo forfetario è stato utilizzato sic et simpliciter dagli uffici quale elemento probatorio della pretesa erariale anche in sede contenziosa.
La sentenza n. 24064/2018 della Cassazione ha il pregio di sancire con estrema chiarezza che, ove l’atto di cessione d’azienda risulti accompagnato da una perizia di stima (e così pure ove, pur mancando la perizia di stima allegata all’atto, in sede contenziosa il contribuente offra adeguata esplicazione delle modalità con cui è pervenuto alla determinazione del valore dichiarato in atto), l’eventuale accertamento basato sulla mera applicazione delle risultanze del metodo matematico forfetario, senza adeguata motivazione in merito alle ragioni per le quali l’ufficio ritiene invece non attendibili le stime delle parti che hanno portato ai valori dichiarati in atto, appare viziato da una palese carenza di motivazione e la maggior pretesa erariale deve quindi essere rigettata.