Affiliazione della ASD alla Federazione indispensabile per il regime agevolato
Dott. Alessio Pistone | 24/11/2019
Il godimento del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/91 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che dispone la forfetizzazione del reddito d’impresa nella misura del 3% dei proventi commerciali e la detrazione dell’IVA acquisti nella misura del 50% di quella a debito (oltre ad altri esoneri dichiarativi e contabili), necessita assolutamente dell’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale con relativa iscrizione nel registro CONI.
Inoltre, la mancata predetta affiliazione non può essere superata invocando il fatto che – comunque – l’ASD è un ente associativo senza scopo di lucro, chiedendo quindi l’applicazione dell’art. 9-bis del DL 417/91, che prevede l’estensione del predetto regime fiscale anche a favore di tutte le associazioni senza fini di lucro. Così facendo, tale ultima norma finirebbe per abrogare – di fatto – l’art. 1 della L. 398/91, raggiungendo uno scopo del tutto estraneo a quello che, invece, il legislatore ha voluto.
È questo l’importante chiarimento espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 29402 del 13 novembre 2019, che ha ritenuto infondato l’unico motivo di impugnazione da parte di una ASD, già soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, e che aveva eccepito la possibilità di applicazione dell’art. 9-bis del DL 417/91 in quanto, ancorché priva dell’affiliazione alla relativa Federazione sportiva nazionale (ma anche ad un ente nazionale di promozione sportiva), riteneva comunque di poter fruire dei benefici previsti dalla citata L. 398/91 in quanto svolgeva la propria attività sportiva senza scopo di lucro.
A tal fine, citava un precedente (Cass. n. 17119/2003) in base al quale, sebbene l’ASD risultasse affiliata ad alcune Federazioni, non occorreva “necessariamente l’iscrizione alla (…) o ad altre particolari federazioni, dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari, e potendo, se del caso, l’affiliazione alle federazioni sportive costituire indice emblematico dello svolgimento di particolari attività”.
Nell’esporre il proprio percorso logico-giuridico, i giudici di legittimità partono dall’imprescindibile dato testuale dell’art. 1 della L. 398/91, che contempla “le associazioni sportive (…) affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti”. Successivamente, il regime fiscale in rassegna è stato esteso, per effetto dell’art. 9-bis del DL 417/91, alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro loco, nonché alle società sportive dilettantistiche (ex L. 289/2002).
Secondo la Cassazione, l’eccezione dell’ASD circa l’applicabilità ad essa – comunque – dei benefici fiscali per effetto del predetto art. 9-bis non trova fondamento in quanto lo scopo di tale norma è quello di estendere tale regime ad enti associativi differenti da quelli sportivi dilettantistici, già regolati dalla L. 398/91.
Se così non fosse, la norma sopravvenuta avrebbe una finalità del tutto estranea rispetto alla citata estensione, rendendo irrilevante la necessità della affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale (con relativa iscrizione al registro CONI), in tal modo essendo totalmente assente il fondamentale requisito del riconoscimento ai fini sportivi, il cui unico ente certificatore in Italia è il CONI stesso, ex art. 7 del DL 136/2004.
Per quanto sopra esposto, il coordinamento tra la norma di cui all’art. 1 della L. 398/91 e l’art. 9-bis del DL 417/91 “non può procedere secondo la proposta interpretativa sostenuta dalla ricorrente”. Ma oltre a ciò, la Suprema Corte punta la sua attenzione sul rapporto di specialità che lega le due norme, ossia: è possibile godere del regime agevolato per effetto dell’estensione ex art. 9-bis, ma se l’ASD ha quale scopo statutario lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica, ciò prevale su tutto e si applica la norma speciale preesistente (ossia l’art. 1 della L. 398/91), che prevede quale condizione per poter godere del regime di favore il requisito formale della affiliazione in parola.
Infine, riguardo al precedente di legittimità invocato dall’ASD, i giudici chiariscono che in tale sentenza l’ASD risultava iscritta ad alcune Federazioni e – soprattutto – al CONI, e questo costituiva il presupposto formale minimo (ma indispensabile) per potersi ritenere integrata la fattispecie del requisito previsto dall’art. 1 della L. 398/91. Affermare che l’affiliazione sia irrilevante non solo contrasta con il tenore letterale della norma ma anche con tutta la giurisprudenza che, nel tempo, si è stratificata e cristallizzata e che, invece, ha chiarito che l’irrilevanza de qua è riferita soltanto all’applicazione del regime ex art. 148 del TUIR, che nulla dispone rispetto alla più volte citata affiliazione (cfr. Cass. 16449/2016).
In estrema sintesi, la L. 398/91 si applica alle ASD che siano tali, ossia iscritte al Registro CONI perché affiliate ad una Federazione o ente di promozione sportiva, e ciò che prevale è sempre e comunque l’esercizio di attività sportiva. Per cui, mancando l’affiliazione, non è applicabile la L. 398/91.