Ammortamenti 2018 redditi societari 2017
Dott. Alessio Pistone | 13/06/2018
Nel modello REDDITI 2018 devono essere indicate per la prima volta, per i soggetti “solari”, la maggiorazione relativa agli iper-ammortamenti e quella correlata relativa ai beni immateriali. Nello specifico, al rigo RF55 del modello REDDITI SC 2018, con il codice 55, deve essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti agevolati effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 comma 9 della L. 232/2016). Nel rigo RF55, con il codice 56, deve invece essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B alla L. 232/2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 comma 10 della L. 232/2016). In merito ai super-ammortamenti, nel quadro RF del modello REDDITI SC 2018, al rigo RF55, secondo le istruzioni deve essere indicata con il codice 50 la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in beni di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (art. 1 commi 91 e 92 della L. n. 208/2015), nonché la maggiorazione del 40% relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (art. 1 comma 8 della L. 232/2016). Pertanto, nel rigo RF55, con il codice 50 dovrà essere indicata sia la maggiorazione del 40% relativa agli investimenti effettuati nel 2015 e 2016 per effetto dell’art. 1 comma 91 della L. 208/2015, sia quella relativa agli investimenti 2017 (o nel termine “lungo”) per effetto dell’art. 1 comma 8 della L. 232/2016. Con riferimento agli investimenti 2017, occorre tener presente che il super-ammortamento si applica soltanto con riferimento ai veicoli di cui all’art. 164 comma 1 lett. a) del TUIR, vale a dire quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (es. auto delle imprese di noleggio) o adibiti ad uso pubblico (es. taxi); sono, infatti, espressamente esclusi i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, cioè i veicoli aziendali diversi da quelli esclusivamente strumentali, di professionisti, di agenti e rappresentanti e in uso promiscuo ai dipendenti (si veda “Super-ammortamenti 2017 limitati ai veicoli esclusivamente strumentali” del 27 ottobre 2016).
Per la proroga sono stati istituiti appositamente i codici 57, 58 e 59 nel rigo RF55.
Nel modello REDDITI 2018 SC vengono altresì introdotti specifici codici per la fruizione della proroga dei super e iper-ammortamenti al 2018 per effetto della L. 205/2017; tali codici dovrebbero essere quindi utilizzati dai soli soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (2017/2018, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018).
In particolare, nel rigo RF55, deve essere indicato:
– con il codice 57, il maggior valore (30%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR), dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a determinate condizioni (art. 1 comma 29 della L. 205/2017);
– con il codice 58, il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a determinate condizioni (art. 1 comma 30 della L. 205/2017);
– con il codice 59, il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a determinate condizioni (art. 1 comma 31 della L. 205/2017).