Attività finanziarie svizzere nel quadro RW
Dott. Alessio Pistone | 19/10/2018
Da quando la Confederazione elvetica fa parte della white list, i contribuenti residenti non devono applicare l’approccio look through. Ai fini della compilazione del quadro RW, una persona fisica residente che possiede una partecipazione rilevante per la disciplina antiriciclaggio in una società residente in un Paese considerato “non collaborativo” deve indicare, in luogo del valore della partecipazione:
– il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società;
– nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
Si tratta del c.d. “approccio look through”, che supera la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo dando rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.
Dopo le modifiche introdotte dal DLgs. 90/2017, l’individuazione dei titolari effettivi è demandata a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. pp) e dall’art. 20 del DLgs. 231/2007.
In particolare, il titolare effettivo, in caso di soggetti che non siano persone fisiche, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso di partecipazione in una società di capitali, il successivo comma 2 dell’art. 20 del DLgs. 231/2007 specifica che:
– costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
– costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, occorre rifarsi a parametri quali:
– la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
– il possesso di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
– l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
In ultima battuta, il comma 4 dell’art. 20 del DLgs. 231/2007 valorizza i poteri di amministrazione o direzione della società.
Per ragioni di carattere logico e sistematico, la nuova definizione di titolare effettivo introdotta dal DLgs. 90/2017 deve essere adattata agli scopi del monitoraggio fiscale.
Pertanto, resta valido quando chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, secondo cui l’approccio look through deve essere applicato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.
Inoltre, sempre con riferimento agli Stati non collaborativi, si segnala che esiste una particolarità che riguarda i conti correnti ivi detenuti: secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 n. 151663, occorre indicare nel quadro RW anche l’ammontare massimo che tali conti hanno raggiunto nel corso del periodo d’imposta (ossia, il “picco” di disponibilità).
Ai fini della compilazione del quadro RW, sono considerati non collaborativi gli Stati che non sono inclusi nella white list definita dal DM 4 settembre 1996.
Tuttavia, nel caso della Svizzera, con l’approvazione del DM 9 agosto 2016 tale Stato è stato incluso all’interno della richiamata white list del DM 4 settembre 1996.
Di conseguenza, l’approccio look throgh non è più necessario per gli investimenti detenuti da persone fisiche in tale Stato. Allo stesso modo, non è più necessario nemmeno indicare il “picco” di disponibilità dei conti correnti detenuti presso gli intermediari finanziari elvetici.
Sempre con riferimento al caso della Confederazione svizzera, va segnalato che l’inclusione nella white list non ha effetto sul sistema sanzionatorio, stando almeno alla lettera delle norme che regolano la questione: il raddoppio delle sanzioni (dal 6% al 30%, anziché dal 3% al 15%) e il raddoppio dei termini per l’accertamento riguarda, infatti, le attività detenute negli Stati o territori menzionati nelle black list di cui ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, che seguono regole diverse.
Ne consegue che, sino a quando non verrà adeguato il primo di tali DM, che continua a contemplare la Confederazione elvetica, le attività detenute in Svizzera e non dichiarate nel quadro RW continueranno a scontare la sanzione minima del 6% e il termine decennale per l’irrogazione delle sanzioni.
Questa problematica andrebbe affrontata a livello legislativo, in quanto risulta incoerente che tali penalizzazioni riguardino Stati o territori che, benché menzionati nell’“inerte” lista del DM 4 maggio 1999, ora consentono un adeguato scambio di informazioni, tanto che sono stati ricompresi nella white list.