Avvisi bonari con prima rata non rispettata

| 26/01/2019

Una risposta dell’Agenzia delle Entrate resa nel corso del Videoforum organizzato dal quotidiano Italia Oggi del 23 gennaio 2019 riguarda un tema della massima importanza, inerente agli effetti dell’omesso/carente pagamento della prima rata da avviso bonario, emergente da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione. A seguito delle modifiche del DLgs. 159/2015, per gli inadempimenti nel versamento delle rate (inclusa, testualmente, la prima), opera l’art. 15-ter del DPR 602/73. Tale norma elenca alcune ipotesi di lievi inadempimenti che non danno luogo alla decadenza dalla definizione e dalla dilazione dell’avviso bonario, tra cui figurano il tardivo versamento contenuto nei sette giorni e l’insufficiente versamento contenuto nei 10.000 euro.
Il terzo comma dell’art. 15-ter del DPR 602/73, nelle lettere a) e b), prevede che la decadenza è esclusa nelle seguenti ipotesi:
– insufficiente versamento della rata (il riferimento “alla rata” sembra includere anche la prima), per una frazione non superiore al 3% e, “in ogni caso”, a diecimila euro;
– tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni (il tardivo versamento, contenuto nei sette giorni, è quindi irrilevante anche se sfora il limite dei 10.000 euro).
La soglia dei 10.000 euro trova quindi applicazione altresì per la prima rata. A indiretta conferma, il successivo quarto comma, sancisce: “la disposizione di cui al comma 3 [ndr, non della sola lettera b), che riguarda il tardivo versamento, ma dell’intero comma] si applica anche con riguardo a: a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”. Esaminando la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2016 n. 17 (peraltro richiamata nella risposta), si può dedurre che il carente versamento della prima rata, se l’importo non supera il 3% e comunque i 10.000 euro, non può causare la decadenza dalla definizione, quindi permane sia la dilazione dell’avviso bonario sia la riduzione al 10% delle sanzioni da omesso versamento. Pertanto, ove il contribuente versi un solo euro a titolo di prima rata dell’avviso bonario, se l’entità della stessa non sfora i 10.000 euro non può ritenersi decaduto dalla dilazione, e nemmeno dalla definizione. L’effetto dell’inadempienza dovrebbe, come logica conseguenza, essere l’iscrizione a ruolo della frazione di prima rata non pagata, delle sanzioni del 30% su tale importo e dei relativi interessi. Vero è che ciò, nella risposta, non è affermato in via espressa, siccome l’Agenzia delle Entrate si limita a riportare il contenuto della norma e dei chiarimenti della circolare n. 17 del 2016. Tuttavia, la formulazione della domanda riguardava, in via inequivocabile, gli effetti dell’inadempimento, non solo dal punto di vista temporale ma anche quantitativo, inerente non in modo generico alle rate, ma alla totalità delle somme o alla prima rata. In altre parole, la domanda nemmeno riguardava le rate successive alla prima, sulle quali, peraltro, l’interpretazione dell’art. 15-ter non pone dubbi applicativi. Se è vero che il carente versamento, contenuto nei 10.000 euro, non causa la decadenza, ci si può chiedere entro quando il versamento, seppur carente, debba avvenire. Una soluzione potrebbe essere quella di individuare come elemento “di sbarramento” la notifica della cartella di pagamento, con cui la definizione viene disconosciuta. Un altro dubbio riguarda l’ipotesi, non prevista espressamente dalla norma, nè esaminata dall’intervento del 23 gennaio 2019, in cui si verifica il totale omesso versamento della rata (il contribuente, a titolo di prima rata dell’avviso bonario, non versa nemmeno un euro). Logica imporrebbe di considerare valida la definizione, fermo restando il limite dei 10.000 euro, se le rate successive sono pagate. Accettando questa soluzione, verrebbe meno quanto appena affermato in tema di carente versamento: se si attribuisce rilevanza solo al limite dei 10.000 euro, non importa quando e se il pagamento carente avviene, siccome la definizione e la dilazione non potrebbero mai essere disconosciute.