Casi di pagamento del "ticket licenziamento"

| 18/06/2018

A decorrere dal 2013, il contributo dovuto in caso di licenziamento, più comunemente conosciuto come “ticket licenziamento” di cui all’art. 2, commi da 31 a 35 della L. 92/2012, è dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo del lavoratore, darebbero diritto in capo al lavoratore alla fruizione della indennità di disoccupazione NASpI (in precedenza ASpI).
Il ticket non può essere evitato neppure se a seguito del licenziamento la NASpI non viene percepita, vuoi perché il lavoratore non ha maturato i requisiti per il diritto alla prestazione o perché si rioccupa immediatamente presso altro datore di lavoro. Ad oggi nessun intervento è stato posto a tutela dei datori di lavoro in caso di dimissioni del lavoratore non convalidate tramite la procedura telematica, con la pesante conseguenza del pagamento del ticket da parte del datore di lavoro (che nel frattempo ha dato il via ad una procedura disciplinare per assenza ingiustificata con conseguente provvedimento di licenziamento per giusta causa) e il godimento ingiusto della NASpI da parte del lavoratore inadempiente.
A seguito di varie modifiche legislative ed interventi chiarificatori dell’INPS, dal 2017 i casi in cui il contributo è dovuto sono i seguenti: licenziamento per giusta causa, giustificato motivo oggettivo e soggettivo, licenziamenti collettivi, risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria per licenziamento per GMO di cui all’art. 7 della L. 604/1966, risoluzione del contratto al termine del periodo formativo in apprendistato, dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, licenziamento del lavoratore intermittente, licenziamento durante il periodo di prova, licenziamento per superamento del periodo di comporto, risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con mezzi di trasporto pubblico.
Il contributo non è invece dovuto in caso di: dimissioni, scadenza del contratto a termine (nonostante il lavoratore abbia diritto alla NASpI), risoluzione consensuale, licenziamento di operai agricoli e in ambito del lavoro domestico, decesso del lavoratore, risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione all’Ispettorato del Lavoro o in sede sindacale (artt. 410 e 411 c.p.c. ), cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. e passaggio dei lavoratori per trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.; definitivamente esclusi dopo un susseguirsi di proroghe, i licenziamenti per fine lavoro nel settore edile e nell’ambito delle procedure di cambio di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore.
Il contributo dovuto nel 2018 per ogni licenziamento effettuato, è pari al 41% dell’importo preso a base per la NASpI (1.208,15 euro) e corrisponde a 495,34 euro annui (circ. INPS n. 19/2018). Tale importo, da versare entro il 16 del secondo mese successivo a quello del licenziamento, deve essere moltiplicato per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un valore massimo di 1.486,02 euro, equivalente a rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi; il calcolo è effettuato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, tenendo conto delle frazioni di mese superiore a 15 giorni, e senza operare alcuna riduzione in caso di contratto di lavoro part-time.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, ad esempio nel caso in cui il rapporto inizialmente a tempo determinato sia proseguito senza soluzione di continuità, o se comunque si sia dato luogo alla restituzione del contributo aggiuntivo dell’1,40%; sono esclusi i periodi di aspettativa non retribuita e quelli fruiti in congedo straordinario art. 42, comma 5 del DLgs. 151/2001.
Il contributo aumenta in caso di licenziamento collettivo. L’art. 1 comma 137 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha stabilito che per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 148/2015 (contributo CIGS dello 0,90%), l’aliquota pari al 41% è innalzata all’82%.
Sono coinvolti dall’aumento del ticket tutti i datori di lavoro soggetti al versamento del contributo CIGS. Tale nuovo importo è triplicato nei casi di licenziamento collettivo per il quale non sia stato raggiunto l’accordo sindacale. In tali casi, dunque, il contributo annuo ammonta a 990,68 euro in caso di accordo, e a 2.972,04 euro, in caso di contrario. Il contributo va versato entro il 16 del secondo mese successivo a quello del licenziamento. Stante la valenza contributiva assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.