Contratti a termine nuove restrizioni

| 07/11/2018

Con la circolare n. 17 del 31 ottobre, il Ministero del Lavoro è intervenuto a distanza di tre mesi e mezzo dall’entrata in vigore del DL 87/2018, al dichiarato scopo di favorire l’uniforme applicazione della nuova disciplina in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione, anche alla luce delle richieste di chiarimento ricevute dal Ministero in questo periodo.
Verrebbe da dire che alcune delle soluzioni interpretative proposte dalla circolare siano destinate, invece, a creare nuovi dubbi sull’interpretazione delle disposizioni del decreto “dignità” e sicuramente finiscono con il limitare ancora di più la possibilità di utilizzare nella pratica il contratto a tempo determinato qualora non ci si intenda cimentare nell’indicazione di una causale per l’apposizione del termine, da sempre fonte di contenziosi giudiziari all’atto della cessazione del contratto.
In particolare, per il Ministero rileverebbe la successione tra tempo determinato e somministrazione o quella inversa non solo per il raggiungimento del limite massimo di durata di 24 mesi, ma anche ai fini della qualificazione del secondo contratto come un rinnovo, con conseguente obbligo di indicare una delle causali previste dall’art. 19, comma 1 del DLgs. 81/2015.
Infatti, secondo la circolare, “in caso di precedente rapporto a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo”, così come, viceversa, “in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione”.
Questa interpretazione ha evidentemente un effetto dirompente e sembra ignorare quella che è una normale dinamica aziendale: di frequente un nuovo lavoratore viene prima utilizzato per un certo periodo in somministrazione a tempo determinato e poi direttamente assunto con un contratto a termine, quando si è avuto modo di apprezzarne le qualità e si presenta un’esigenza che giustifica un suo stabile impiego per un certo periodo di tempo.
Secondo il Ministero, invece, tutte le volte in cui il lavoratore abbia già prestato la sua attività presso l’utilizzatore in forza di un rapporto di somministrazione a tempo determinato, magari anche per un breve periodo di tempo, potrà essere assunto a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria solo con l’indicazione di una specifica causale.
La qualificazione in termini di rinnovo della successione tra un rapporto a termine ed una somministrazione a tempo determinato rischia di avere poi conseguenze anche sul piano dei costi – su questo la circolare ministeriale non interviene espressamente – dal momento che se si tratta di un rinnovo, al secondo contratto deve essere applicata la maggiorazione contributiva dello 0,5% prevista dall’art. 3, comma 2 del DL 87/2018.
Tutto questo senza che l’interpretazione proposta dal Ministero trovi un riscontro certo nelle nuove disposizioni introdotte dal legislatore, che già di per sé hanno un carattere fortemente restrittivo e rischiano di creare un effetto perverso di maggiore precarietà dei rapporti di lavoro.
Se sulla base delle norme del decreto “dignità” questo rischio sorge solo quando sia raggiunto il limite di 12 mesi nell’ambito di ciascuna delle due forme contrattuali, ovvero il limite complessivo di 24 mesi, con la circolare ministeriale il rischio scatta subito, una volta che vi sia stato un primo, anche breve, rapporto tra azienda e lavoratore, restando indifferente che lo stesso sia avvenuto nella forma della somministrazione a tempo determinato o del contratto a termine.
A quel punto, qualora l’azienda intendesse riprendere quel lavoratore per le stesse mansioni, non potrebbe che assumerlo a tempo indeterminato, dovendo altrimenti specificare una causale per instaurare un nuovo rapporto di lavoro.
Il lavoratore che non sarà in grado di convincere l’azienda di meritare un’assunzione a tempo indeterminato fin da subito, magari dopo che il suo primo rapporto è durato pochi giorni, non potrà nemmeno contare sulla buona impressione che potrebbe aver lasciato per essere richiamato in caso di una nuova assunzione a termine, finendo molto probabilmente per essere sostituito da un altro lavoratore.
All’azienda non resterà che cambiare continuamente i soggetti impiegati, quando non è in grado di stabilizzarli subito e non vuole cimentarsi con il sistema delle causali, a meno di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato. La stessa circolare n. 17/2018 ricorda, infatti, che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato, che possono essere utilizzati dall’azienda senza obbligo di causale o limiti di durata, sia a tempo indeterminato che a termine, rispettando i limiti percentuali stabiliti dall’art. 31, comma 1 del DLgs. 81/2015.