Corrispettivi telematici dal 1° luglio
Dott. Alessio Pistone | 21/06/2019
A partire dal prossimo 1° luglio, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio e che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro saranno tenuti a memorizzare e a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, salvo che rientrino in una delle previsioni di esonero individuate dal DM 10 maggio 2019. I nuovi adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 comma 1 del DPR 633/72, sia le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Ciò non implica, tuttavia, che i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi siano esonerati da qualunque obbligo di documentazione delle operazioni.
Come specificato dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 127/2015, resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente ed in assenza della fattura, deve essere emesso il nuovo “documento commerciale”, le cui caratteristiche sono definite dal DM 7 dicembre 2016.
L’introduzione di tale documento si è resa necessaria, per l’appunto, per rappresentare le operazioni almeno ai fini commerciali. Infatti, esso consente di certificare gli acquisti e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia, eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti. A norma dell’art. 1 del DM 7 dicembre 2016 sono tenuti a emettere il documento commerciale i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e che sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 12 della L. 413/91, salvo che gli stessi siano esonerati da tale obbligo in forza di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali. Sembra, dunque, che il legislatore abbia inteso escludere l’emissione del documento commerciale per coloro che sono già esonerati dalla certificazione fiscale (si tratta, in particolare, di coloro che effettuano operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96), anche se va ricordato che questi ultimi, ai sensi del DM 10 maggio 2019, non sono soggetti al nuovo obbligo in fase di prima applicazione. Stando alla lettera dell’art. 1 del DM 7 dicembre 2016, inoltre, l’emissione del documento commerciale sarebbe limitata soltanto ai soggetti che hanno aderito al regime opzionale di cui al previgente art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015. La disposizione, dunque, necessita di essere aggiornata, al fine di tener conto del nuovo quadro normativo che prevede la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non più in via opzionale, bensì in via obbligatoria.
Per quanto concerne le modalità di emissione del documento commerciale, è stabilito che esso sia rilasciato mediante gli strumenti tecnologici utilizzati per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi, vale a dire mediante i registratori telematici (o registratori di cassa “adattati”). Non sembra possibile, perciò, che il documento venga emesso manualmente o ricorrendo a mezzi diversi da quelli ora richiamati.
Peraltro, in apposito allegato al provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 è rappresentato il layout del documento commerciale rilasciato dai registratori. Il documento può essere emesso sia in formato cartaceo che elettronico. Nel primo caso, è necessario che sia utilizzato “un idoneo supporto cartaceo, avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo”. Nel secondo caso, invece, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 21 del DPR 633/72 per l’emissione delle fatture elettroniche, sono richiesti, da un lato, il preventivo accordo con il destinatario (anche se non viene precisato in quali forme debba essere espresso), dall’altro, la garanzia dell’autenticità e dell’integrità del documento elettronico. Su richiesta del cliente, il documento commerciale dovrà essere emesso con l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale di quest’ultimo. In tal caso, assumerà validità ai fini fiscali: per l’acquirente, ai fini della deduzione delle spese sostenute agli effetti delle imposte sui redditi, nonché per la deduzione e detrazione degli oneri ai fini IRPEF; per il fornitore, invece, sarà idoneo a sostituire il documento di trasporto ai fini della fatturazione differita. Si precisa che, in quest’ultimo caso, la fattura differita dovrà riportare i dati di tale documento, mentre l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione dovrà essere scorporato dal totale giornaliero (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate n. 45 del 21 dicembre 2018).