Decreto “1° maggio”, un duro colpo al caporalato nel “delivery”
Dott. Alessio Pistone | 06/05/2026
L’attività dei rider in Italia ha iniziato a diffondersi in modo significativo a partire dalla seconda metà degli anni 2010, con l’espansione delle piattaforme digitali di food delivery nelle principali città. Iniziò come fenomeno marginale e poco regolato, ma nel giro di pochi anni si é trasformato in un segmento rilevante del mercato del lavoro, spesso caratterizzato da precarietà e scarse tutele.
In questo contesto, appare evidente come per lungo tempo sia mancata una risposta efficace da parte delle organizzazioni sindacali. Unico caso di regolarizzazione ormai storico avvenne nel 2020 in pieno covid grazie al sindacato UGL che sottoscrisse con Assodelivery un CCNL che ha previsto ampie tutele tra cui:
- Compenso minimo 10 euro l’ora;
- Fornitura di dotazioni di sicurezza a carico dei datori di lavoro;
- Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
- Orario flessibile a scelta del lavoratore;
- Indennità integrativa per il lavoro notturno, le festività ed il maltempo;
- Incentivo orario di 7 euro per i primi 4 mesi;
- Premio pari a 600 euro ogni 2000 consegne.
Purtroppo l’immobilismo degli altri sindacati ha contribuito a lasciare migliaia di lavoratori in una zona grigia normativa, favorendo pratiche poco trasparenti e condizioni di lavoro non sempre adeguate. Il recente intervento normativo colma quindi un vuoto importante, evidenziando come l’iniziativa legislativa abbia saputo supplire a una fase prolungata di scarsa incisività nella rappresentanza e tutela di questi lavoratori.
Il Decreto del 1° maggio 2026 interviene quindi in modo incisivo per contrastare il fenomeno del caporalato digitale, recependo la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro svolto tramite piattaforme. L’intervento normativo che già in generale si inserisce in un quadro più ampio di attenzione rivolta dall’attuale Governo alla tutela dei lavoratori, come analizzato nella precedente pubblicazione Decreto “1° maggio”, con questa focalizzazione particolare sui rider impegnati nei servizi di food delivery si concretizza un ulteriore segnale del buon operato nel rafforzare diritti e trasparenza nel mercato del lavoro.
Per quanto riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro, viene stabilito che essa deve basarsi sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione, senza che la forma contrattuale adottata possa risultare determinante. In presenza di elementi che evidenziano eterodirezione o forme di controllo, anche attraverso strumenti algoritmici, si applica una presunzione relativa di subordinazione, che può essere superata solo con adeguata prova contraria. Si tratta di un passaggio fondamentale che rafforza le garanzie per i lavoratori, evitando utilizzi distorti delle collaborazioni autonome.
Il decreto introduce inoltre precisi obblighi informativi a carico delle piattaforme digitali. Queste sono tenute a comunicare specifici indicatori di rischio individuati dal Ministero del Lavoro e a conservare per almeno cinque anni una serie di dati relativi all’attività dei lavoratori, tra cui accessi, incarichi assegnati, eventuali rifiuti, tempi di esecuzione e compensi corrisposti. Viene anche rafforzato il diritto all’informazione, imponendo alle piattaforme di spiegare in modo chiaro il funzionamento dei sistemi algoritmici utilizzati per assegnare le attività, calcolare i compensi, valutare le performance e gestire eventuali sospensioni. A ciò si aggiunge il diritto del lavoratore a ricevere spiegazioni comprensibili sulle decisioni automatizzate e a richiederne la revisione con l’intervento umano, elemento che contribuisce a rendere più equo e trasparente l’intero sistema.
Come già citato nella precedente nostra pubblicazione, é riservata ai rider l’introduzione di una specifica tutela attraverso modifiche al vecchio D.Lgs. n. 81/2015 poiché l’accesso alle piattaforme dovrà ora avvenire esclusivamente tramite strumenti di identità digitale certificata, come SPID, CIE, CNS o sistemi di autenticazione multifattore, al fine di garantire maggiore sicurezza e tracciabilità. Viene vietata la cessione delle credenziali, con sanzioni economiche rilevanti in caso di violazione, così come é previsto il divieto per le piattaforme di creare account multipli per uno stesso codice fiscale, misura che contrasta pratiche elusive e favorisce la regolarità del lavoro.
Dal 1° luglio 2026 diventerà inoltre obbligatoria la tenuta del libro unico del lavoro anche per queste attività, con l’obbligo per il committente di registrare mensilmente il numero delle consegne effettuate, i compensi erogati e le eventuali mance digitali. Infine, viene introdotto un obbligo formativo di base ovvero entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il rider dovrà completare un percorso formativo sulla Piattaforma SIISL. In caso di mancato adempimento protratto per tre mesi, sono previste sanzioni a carico del committente, a dimostrazione di una strategia normativa che punta non solo al controllo ma anche alla crescita professionale e alla consapevolezza dei lavoratori.