Deducibilità interessi passivi

| 22/07/2018

Secondo la Corte di Cassazione, la deducibilità degli interessi passivi non è soggetta ad alcun giudizio di inerenza. La sentenza della Corte di Cassazione n. 19430, depositata ieri, è intervenuta sulla verifica del requisito dell’inerenza al reddito di impresa ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Il principio di inerenza è disciplinato dall’art. 109 comma 5, primo periodo, del TUIR, secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Ad avviso dei giudici di legittimità, il diritto alla deducibilità tout court di questi oneri trova esplicito fondamento nel tenore letterale del comma 5 dell’art. 109 del TUIR, il quale indica la chiara volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità deve essere riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sull’inerenza.
La sentenza in commento conferma l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui gli interessi passivi sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dall’art. 96 del TUIR (cfr. anche Cass. 10 ottobre 2014 n. 21467). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato anche che, nella determinazione del reddito d’impresa resta precluso tanto all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non dovrebbero essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo (cfr. Cass. nn. 14702/2001; 22034/2006 e 12246/2010). Nello stesso modo si era espressa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 9 novembre 2001 n. 178, secondo cui gli interessi passivi sono costi la cui deducibilità è soggetta alle disposizioni indipendentemente dal loro “collegamento” ad attività produttive di ricavi o proventi imponibili. Si segnala però che, secondo una diversa impostazione proposta da buona parte della dottrina, il principio di inerenza non avrebbe una disciplina espressa nel TUIR, ma rappresenterebbe un principio immanente ai fini della determinazione del reddito d’impresa, mentre la disposizione dell’art. 109 comma 5 del TUIR potrebbe riferirsi al solo profilo della coesistenza di proventi imponibili ed esenti.
Sembra, infatti, difficilmente sostenibile la deducibilità di interessi relativi a finanziamenti non finalizzati allo svolgimento di attività inerenti all’impresa ma connessi a esigenze personali o familiari dell’imprenditore, dei collaboratori dell’impresa familiare, dei soci e così via (in senso conforme si vedano anche C.T. Reg. Firenze 19 marzo 2003 n. 8 e Cass. 29 marzo 2006 n. 7292). Le considerazioni appena illustrate in materia di inerenza degli interessi passivi potevano valere sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES soltanto fino al 2008. A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina dalla L. 244/2007 (c.d. legge finanziaria 2008), infatti, oggi è necessario distinguere tra le due imposte sui redditi sopracitate. Nello specifico, mentre l’attuale formulazione dell’art. 96 del TUIR non fa alcun riferimento all’inerenza degli interessi passivi rispetto al reddito imponibile ai fini IRES, indicando semplicemente alcune limitazioni alla deducibilità che variano a seconda del soggetto che sostiene detti oneri, l’attuale disposto dell’art. 61 per i soggetti IRPEF richiama esplicitamente il requisito dell’inerenza per beneficiare della deducibilità degli interessi.