Deducibilità ricariche mobili

| 27/05/2019

Il regime “monofase”, disciplinato dall’art. 74 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, prevede che l’IVA relativa alla cessione di “qualsiasi mezzo tecnico” che consenta di fruire di servizi di telecomunicazione, sia dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione (i.e. l’operatore telefonico). L’imposta viene dunque assolta all’origine, e tutte le successive operazioni, “a valle”, non sono, quindi, soggette al tributo (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 25 marzo 2008 n. 25). Come si evince dalla lettura della circolare n. 25/2008, il regime “monofase” si applica alle SIM destinate al traffico telefonico in “abbonamento prepagato”, mentre non trova applicazione nel caso di SIM correlate al traffico telefonico in abbonamento al consumo.
Nonostante l’imposta sia assolta, come detto, “a monte” della catena distributiva, tale operazione, se effettuata “direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio”, viene documentata, su richiesta dell’utente, da una fattura nella quale è indicata l’IVA versata “all’origine” dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza (si veda l’art. 4 comma 1 del DM 24 ottobre 2000 n. 366). Si aggiunga poi che, secondo quanto previsto dal citato art. 74 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, sempre nel caso in cui le suddette operazioni siano poste in essere nei confronti di soggetti passivi, nel documento rilasciato dal gestore telefonico occorre che siano indicate la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta.
La scelta di piani telefonici che prevedano una ricarica mensile “automatica” è stata adottata da molti imprenditori, artisti o professionisti, in forza del fatto che, rispetto ai tradizionali abbonamenti “a consumo”, tali operazioni non sono soggette a tassa di concessione governativa. Quest’ultima, pari a 12,91 euro mensili per le utenze “affari”, si applica, infatti, sulle licenze “per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre”, con riferimento al numero di mesi di utenza e congiuntamente al canone di abbonamento (Tariffa art. 21 DPR 26 ottobre 1972 n. 641).
Fra le due tipologie contrattuali, ricaricabile o a consumo, sussistono sostanziali differenze. Occorre, infatti sottolineare come non sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA esposta nelle fatture relative all’acquisto di traffico telefonico “prepagato”, trovando applicazione il regime “monofase”. Il soggetto passivo utilizzatore, nel caso di specie, è tenuto a registrare il documento, precisando che si tratta di operazione fuori del campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 74 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 (analogamente a quanto accade, a titolo meramente esemplificativo, in caso di acquisto di prodotti editoriali).
La richiesta della fattura da parte del soggetto passivo utilizzatore, conforme al disposto di cui all’art. 4 comma 1 del DM 366/2000, risulta coerente, per gli imprenditori, con quanto disposto dall’art. 22 del DPR 633/72, che impone agli stessi di richiedere ai commercianti al minuto l’emissione della fattura nel caso di acquisto di beni che formino oggetto della propria attività d’impresa, mentre l’indicazione del soggetto che ha assolto l’imposta discende dall’obbligo di assicurare la “tracciabilità” dei diversi passaggi cui sono soggetti i mezzi tecnici per la fornitura dei servizi di telecomunicazione (si veda ancora la circolare n. 25/2008).
Nella fattura relativa agli abbonamenti “a consumo”, oltre alla già menzionata tassa di concessione governativa, è presente anche l’IVA richiesta dall’operatore telefonico a titolo di rivalsa, non essendo applicabile a tale fattispecie il regime “monofase”. L’imposta risulta in questo caso, almeno parzialmente, detraibile. È opportuno, infatti, ricordare che la previsione di indetraibilità oggettiva è venuta meno dal 1° gennaio 2008, pur restando l’obbligo di segnalare, nella dichiarazione annuale IVA, l’imposta relativa all’acquisto dei telefoni cellulari o delle spese ad essi connesse, detratta in misura superiore al 50%.
Nonostante l’evidente differenza di trattamento fra le due tipologie contrattuali sia giustificata dalla presenza, in un caso, del pagamento anticipato di un importo predefinito di servizi telefonici e, nell’altro, di un consumo computabile solo a consuntivo, non si può trascurare il fatto che i profili tariffari attualmente presenti sul mercato rendano sempre più sottile tale distinzione.
Basti pensare che il discrimine per l’assoggettamento alla tassa di concessione governativa è sempre risultato essere la presenza di un “abbonamento”, in quanto tale formula presupponeva la concessione di una licenza d’uso del mezzo telefonico, la corresponsione di un canone e l’offerta di un servizio mensile; tuttavia, da qualche anno, anche tale elemento di distinzione sembrerebbe essere venuto a mancare, dal momento che la stessa Agenzia, nella circolare n. 25/2008, qualifica le schede ricaricabili, non soggette a tale tassa, come “abbonamento prepagato”.